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CITTADINOINFORMATO

Interpretazione

Pronunce che hanno cambiato la lettura della Costituzione

Il testo di un articolo non cambia quasi mai. Quello che cambia è come viene letto, e a cambiarlo sono le decisioni della Corte costituzionale. Senza conoscerle si legge la Costituzione del 1947 credendo di leggere il diritto di oggi.

Questa pagina è interpretazione, non testo normativo. Ogni scheda è scritta dalla redazione e dice tre cose separate: la domanda a cui la Corte doveva rispondere, il principio che ne è uscito, e il limite di quel principio — perché una sentenza citata senza i suoi confini è il modo più elegante di dire una cosa falsa. Il collegamento alla decisione ufficiale è sempre presente: in caso di dubbio vale quella, non la nostra sintesi.

Sono 9 decisioni: poche e scelte, non un archivio. Una raccolta di giurisprudenza completa richiede un lavoro redazionale continuo che oggi questo sito non è in grado di garantire, e prometterlo sarebbe peggio che non farlo.

Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1956

Decisione del 5 giugno 1956art. 21 Cost., art. 134 Cost., art. 136 Cost.

La domanda

Se la Corte costituzionale possa giudicare anche le leggi entrate in vigore prima della Costituzione, e se una norma che subordina la diffusione di stampati all'autorizzazione della polizia sia compatibile con l'articolo 21.

Il principio

È la prima sentenza della Corte costituzionale. Afferma due cose. La prima: il controllo di legittimità costituzionale riguarda anche le leggi anteriori alla Costituzione — quindi tutto il diritto ereditato dal periodo fascista è sindacabile. La seconda: la distinzione fra norme costituzionali «precettive» e «programmatiche» non serve a escludere l'illegittimità di una legge. Nel merito, la Corte dichiarò illegittime le disposizioni del Testo unico di pubblica sicurezza che subordinavano la distribuzione di scritti e manifesti a un'autorizzazione di polizia, perché attribuivano all'autorità un potere discrezionale senza limiti e senza fini indicati dalla legge.

Il limite

Riguarda l'ammissibilità del sindacato e la libertà di manifestazione del pensiero. Non è una pronuncia sulle regole vigenti oggi in materia di ordine pubblico: quelle vanno cercate nella normativa attuale.

Leggi la decisione sul sito della Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 1978

Decisione del 2 febbraio 1978art. 75 Cost.

La domanda

Se i limiti al referendum abrogativo siano soltanto quelli elencati nell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione.

Il principio

No. La Corte afferma che accanto ai limiti espressi esistono limiti ulteriori, ricavati dal sistema costituzionale. Fra questi: la richiesta deve avere una sua omogeneità, perché l'elettore deve poter esprimere una scelta libera e unitaria; non sono abrogabili le leggi costituzionali e quelle a contenuto costituzionalmente vincolato; non lo sono le leggi di esecuzione di trattati. Su questa base la Corte dichiarò inammissibili richieste che accorpavano decine di articoli eterogenei del codice penale e dei codici penali militari.

Il limite

È la pronuncia che fonda il giudizio di ammissibilità come lo conosciamo. I criteri sono stati poi precisati da una lunga serie di decisioni successive: questa è il punto di partenza, non l'ultima parola.

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Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 1988

Decisione del 23 marzo 1988art. 25 Cost., art. 27 Cost.

La domanda

Se la regola per cui «l'ignoranza della legge penale non scusa» (art. 5 del codice penale) sia compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale.

Il principio

Non del tutto. La Corte dichiara illegittimo l'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza **inevitabile** della legge penale. Il ragionamento parte dall'articolo 27: se la responsabilità è personale, deve esserci almeno colpa, e non c'è colpa quando conoscere la norma era oggettivamente impossibile. La sentenza aggiunge un corollario che riguarda lo Stato: perché la regola sia legittima, l'ordinamento deve rendere le norme effettivamente conoscibili.

Il limite

L'ignoranza inevitabile è un'ipotesi ristretta, valutata caso per caso dal giudice: non è un'esimente generale per chi semplicemente non conosceva la legge.

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Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988

Decisione del 15 dicembre 1988art. 138 Cost., art. 139 Cost.

La domanda

Se le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali possano essere sottoposte al controllo della Corte.

Il principio

Sì, ma entro un limite preciso. La Corte afferma che la Costituzione contiene alcuni **principi supremi** che non possono essere sovvertiti né modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi di revisione costituzionale: sono principi che appartengono all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione. Ne consegue che anche una legge costituzionale può essere sindacata, se li viola. È l'affermazione che rende l'articolo 139 più ampio della sola forma repubblicana.

Il limite

La Corte non fornisce un elenco chiuso dei principi supremi: li ha individuati caso per caso nel tempo. I confini della categoria restano discussi in dottrina.

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Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 1989

Decisione del 11 aprile 1989art. 7 Cost., art. 8 Cost., art. 19 Cost., art. 33 Cost.

La domanda

Se l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, previsto dall'Accordo del 1984, sia compatibile con la Costituzione, e quale sia la posizione di chi sceglie di non avvalersene.

Il principio

La Corte dichiara le disposizioni non illegittime, e nel farlo enuncia il **principio supremo di laicità dello Stato**: non indifferenza verso le religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo. L'insegnamento della religione cattolica è ammissibile perché **facoltativo**; e la scelta di non avvalersene non può comportare alcun obbligo alternativo, perché altrimenti la libertà di scelta sarebbe condizionata.

Il limite

La pronuncia riguarda la scuola e l'insegnamento della religione. Il principio di laicità che vi è enunciato è stato poi applicato dalla Corte in materie diverse, con esiti che vanno letti singolarmente.

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Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 2007

Decisione del 22 ottobre 2007art. 42 Cost., art. 117 Cost.

La domanda

Che rango ha la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto italiano, e cosa deve fare il giudice quando una legge italiana vi contrasta.

Il principio

È una delle due «sentenze gemelle» del 2007. La Corte stabilisce che le norme della CEDU non sono direttamente applicabili come quelle dell'Unione europea: il giudice comune **non può disapplicare** la legge italiana che vi contrasti. Deve invece sollevare questione di legittimità costituzionale, usando l'articolo 117, primo comma — che impone il rispetto degli obblighi internazionali — come parametro, e la norma CEDU come **norma interposta**. La CEDU sta quindi sopra la legge ordinaria e sotto la Costituzione, e resta a sua volta sindacabile per compatibilità con questa. Nel merito, la Corte dichiarò illegittimo il criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione, per assenza di un ragionevole legame con il valore del bene.

Il limite

Il rapporto fra diritto interno, CEDU e diritto dell'Unione europea è stato ulteriormente precisato da pronunce successive. Questa fissa l'impianto, non ne esaurisce l'evoluzione.

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Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2010

Decisione del 14 aprile 2010art. 2 Cost., art. 29 Cost.

La domanda

Se l'articolo 29 della Costituzione imponga di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso.

Il principio

La Corte risponde di no, ma la decisione ha due parti che vanno tenute insieme. Da un lato afferma che il riferimento dell'articolo 29 al matrimonio rimanda alla nozione consolidata al momento in cui la Costituzione fu scritta, e che estenderlo per via interpretativa sarebbe una creazione, non un'interpretazione. Dall'altro riconosce che l'unione fra persone dello stesso sesso rientra fra le **formazioni sociali** dell'articolo 2, e che ne discende il diritto a ottenere un riconoscimento giuridico: spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuarne forme e modi, restando alla Corte il controllo di ragionevolezza su situazioni specifiche.

Il limite

La decisione riguarda l'interpretazione dell'articolo 29, non le regole vigenti oggi: il riconoscimento è stato poi introdotto dalla legge 76/2016 sulle unioni civili, che è un istituto distinto dal matrimonio.

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Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 2016

Decisione del 19 ottobre 2016art. 34 Cost., art. 38 Cost.

La domanda

Se il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità possa essere subordinato alla disponibilità di bilancio.

Il principio

No. La Corte dichiara illegittima la norma regionale che condizionava il contributo «nei limiti della disponibilità di bilancio», e formula un principio destinato a essere citato moltissimo: è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, non l'equilibrio di bilancio a condizionarne la doverosa erogazione. Il diritto all'istruzione della persona con disabilità comprende ciò che lo rende concretamente esercitabile, e il trasporto ne fa parte.

Il limite

La pronuncia non stabilisce che ogni prestazione sociale sia sottratta ai vincoli di bilancio. Riguarda il nucleo indefettibile di un diritto fondamentale, che il legislatore non può rendere aleatorio.

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Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2018

Decisione del 11 aprile 2018art. 39 Cost., art. 52 Cost.

La domanda

Se il divieto assoluto per i militari di costituire associazioni sindacali sia compatibile con la Costituzione.

Il principio

No, non nella sua assolutezza. La Corte dichiara illegittimo l'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui prevede che i militari «non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale», anziché prevedere che possano farlo alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge. Il parametro decisivo è l'articolo 117, primo comma, in relazione all'articolo 11 della CEDU e all'articolo 5 della Carta sociale europea. Resta invece legittimo il divieto di aderire ad associazioni sindacali esterne, per le esigenze proprie dell'ordinamento militare.

Il limite

La sentenza non crea da sola il nuovo assetto: le condizioni e i limiti sono stati poi definiti dalla legge 46/2022. Per sapere cosa è consentito oggi occorre leggere quella.

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