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Testo normativo
Art. 42
Costituzione
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La proprietà privata, la sua funzione sociale e l'espropriazione
La proprietà privata è garantita, ma la legge le mette limiti perché serva anche all'interesse di tutti. Ti può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge, per un motivo di interesse generale e pagando un indennizzo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la proprietà è pubblica o privata e che i beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati; che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti; che può essere espropriata, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi d'interesse generale; e che la legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria.
Cosa significa
La formulazione è deliberatamente diversa da quella delle libertà personali: la proprietà è «riconosciuta e garantita **dalla legge**», non dichiarata inviolabile. È una scelta dei costituenti, che rifiutarono sia il modello liberale puro sia la collettivizzazione. «**Funzione sociale**» è il concetto centrale e va inteso correttamente: non è un limite esterno che comprime un diritto altrimenti assoluto, è parte della definizione stessa del diritto. Da qui derivano i vincoli urbanistici, paesaggistici, i limiti all'edificazione, gli obblighi di manutenzione, la disciplina delle locazioni. Il terzo comma disciplina l'**espropriazione** e pone tre condizioni cumulative: un caso previsto dalla legge, un motivo di interesse generale, un indennizzo. Sull'entità dell'indennizzo c'è una storia giurisprudenziale lunga: la Corte costituzionale, anche in dialogo con la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha escluso che possa essere simbolico o irrisorio, imponendo un ristoro serio, pur non necessariamente pari al valore integrale di mercato in ogni ipotesi. Il quarto comma è il fondamento costituzionale del diritto successorio, comprese le quote di legittima: la libertà di testare in Italia non è piena, perché la legge riserva una parte dell'eredità ai familiari più stretti.
A chi si applica
A chiunque sia titolare di beni in Italia.
Quando non si applica
La garanzia della proprietà non impedisce i limiti previsti dalla legge per la funzione sociale, né l'espropriazione quando ne ricorrono i presupposti.
Cosa puoi fare
Nel procedimento espropriativo esistono passaggi con termini precisi: la comunicazione di avvio, le osservazioni, la determinazione dell'indennità, l'eventuale opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello. Accettare l'indennità offerta senza riserva chiude di norma la possibilità di contestarla. È il momento in cui conviene farsi assistere, non dopo.
Attenzione
Il vincolo urbanistico che riduce il valore di un terreno non è di per sé un'espropriazione e non dà diritto a indennizzo, salvo i casi in cui la legge lo prevede — tipicamente i vincoli preordinati all'esproprio e quelli sostanzialmente ablatori. È una distinzione tecnica che genera moltissimi equivoci.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.