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Testo normativo
Art. 29
Costituzione
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La famiglia, e l'eguaglianza fra i coniugi
La Costituzione riconosce i diritti della famiglia e stabilisce che marito e moglie sono uguali. Da questa frase è nata nel 1975 la riforma che ha eliminato la superiorità giuridica del marito.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Cosa significa
È un articolo su cui esistono letture diverse e un dibattito pubblico acceso. Qui si separano tre piani: cosa dice il testo, cosa ne ha detto la Corte costituzionale, cosa resta oggetto di discussione. **Il testo.** «Società naturale» non significa che la famiglia stia fuori dal diritto: significa che la Repubblica ne *riconosce* i diritti anziché crearli. «Riconosce» è il verbo dell'articolo 2, ed è una scelta precisa. Il secondo comma è la parte che ha cambiato più cose. Nel 1947 il codice civile prevedeva ancora la potestà maritale: il marito era capo della famiglia. L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi scritta qui è la ragione costituzionale della riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha cancellato quel modello. La clausola dei «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» è stata interpretata restrittivamente: non consente di reintrodurre disuguaglianze fra i coniugi. **Cosa ha detto la Corte costituzionale.** Con la sentenza 138/2010 ha affermato che l'articolo 29 non impone al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, ma che queste rientrano fra le formazioni sociali dell'articolo 2 e hanno diritto a un riconoscimento giuridico, che il legislatore deve disciplinare. Da lì è nata la legge 76/2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, che è un istituto distinto dal matrimonio. **Cosa resta discusso.** Se il riferimento alla «società naturale» abbia un contenuto vincolante o sia una formula storica; quanto ampio sia il margine del legislatore. Su questo esistono posizioni dottrinali contrapposte, e questa scheda non ne sceglie una.
A chi si applica
A chiunque contragga matrimonio in Italia.
Quando non si applica
Le unioni civili e le convivenze di fatto non sono disciplinate da questo articolo ma dalla legge 76/2016 e, sul piano costituzionale, dagli articoli 2 e 3.
Cosa puoi fare
Le regole pratiche del matrimonio — diritti e doveri reciproci, regime patrimoniale, separazione, divorzio — stanno nel codice civile e nelle leggi speciali, non qui. Questo articolo serve a capire il perché, non il come.
Attenzione
Il testo del 1947 è rimasto identico, ma il diritto di famiglia italiano è cambiato radicalmente due volte: nel 1975 e con la riforma della filiazione del 2012-2013. Leggere l'articolo senza sapere cosa gli è stato costruito sopra dà un'immagine falsa del diritto vigente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.