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Testo normativo

Art. 25

Costituzione

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il giudice naturale, e il divieto di punire per fatti che non erano reato

In parole semplici

Ti giudica il giudice che le regole scritte prima indicavano, non uno scelto dopo per il tuo caso. E non puoi essere punito per una cosa che non era reato quando l'hai fatta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce tre cose: che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso; che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Cosa significa

Tre garanzie diverse, spesso confuse. Il **giudice naturale precostituito per legge** significa che chi giudicherà un caso deve essere determinabile in base a regole generali scritte *prima* che il caso esista. Non è il diritto a un giudice simpatico o vicino: è il divieto di scegliere il giudice dopo aver visto il fatto. È la garanzia contro i tribunali creati su misura. La **irretroattività della legge penale** è il principio di legalità nella sua forma più stretta: se un fatto non era reato quando l'hai commesso, non lo diventa dopo. Ne discende, per legge ordinaria e non per questo articolo, anche la regola opposta e favorevole: se una legge successiva abolisce il reato o prevede una pena più mite, si applica quella (art. 2 del codice penale). Le **misure di sicurezza** non sono pene: sono misure fondate sulla pericolosità sociale e non sulla colpevolezza. La Costituzione le ammette, ma le chiude dentro i casi previsti dalla legge. Su di esse la giurisprudenza costituzionale ha nel tempo esteso garanzie che il testo del 1947 non prevedeva espressamente. Il rapporto con l'articolo 27 è di successione logica: qui si stabilisce *se* si può punire, lì *come* e *entro quali limiti*.

A chi si applica

A chiunque sia sottoposto a procedimento in Italia, cittadino o straniero.

Quando non si applica

La irretroattività riguarda la materia penale e le sanzioni sostanzialmente punitive. Non impedisce alle norme processuali di applicarsi ai processi in corso, secondo la regola generale del *tempus regit actum*.

Cosa puoi fare

Se un procedimento riguarda un fatto anteriore alla norma applicata, o se la competenza è stata spostata con regole introdotte dopo, sono questioni da porre nel processo tramite il difensore: sono eccezioni tecniche, con termini precisi, e non si sollevano scrivendo all'ufficio.

Attenzione

«Giudice naturale» viene spesso inteso come diritto a essere giudicati vicino a casa. Non è così: la competenza territoriale si determina con le regole del codice, e il principio costituzionale riguarda la precostituzione per legge, non la prossimità geografica.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Interpretazione — non è il testo di legge

Pronunce che hanno inciso su questo articolo

Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.

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