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Testo normativo
Art. 136
Costituzione
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Cosa succede quando una norma è dichiarata incostituzionale
Se la Corte costituzionale dichiara una norma illegittima, quella norma smette di valere dal giorno dopo, e in genere anche per il passato — ma non riapre le situazioni ormai chiuse. Poi tocca al Parlamento decidere cosa mettere al suo posto.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; e che la decisione è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Cosa significa
Il comma è breve ma il suo effetto reale è più ampio di quanto la lettera suggerisca, ed è importante capirlo. La norma «**cessa di avere efficacia dal giorno successivo**»: sembra un effetto solo per il futuro. In realtà la sentenza di accoglimento ha efficacia **retroattiva**, ma con un limite preciso: non travolge i **rapporti esauriti**, cioè quelli chiusi da una sentenza passata in giudicato, da una prescrizione o da una decadenza ormai maturata. In pratica: se una norma su cui si fondava una sanzione viene dichiarata incostituzionale, chi ha un procedimento ancora aperto ne beneficia; chi ha già pagato senza contestare, di regola no. È una delle ragioni per cui contestare un atto nei termini conta anche quando la questione sembra persa. Un'eccezione rilevante c'è in materia penale: se cade la norma incriminatrice, cessano l'esecuzione e gli effetti penali anche della condanna definitiva. Le sentenze della Corte non sono tutte uguali. Oltre a quelle che accolgono e a quelle che rigettano, esistono le sentenze **interpretative**, che salvano la norma indicandone l'unica lettura conforme a Costituzione, e quelle **additive**, che dichiarano illegittima una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa: la Corte in questi casi non abroga, aggiunge ciò che la Costituzione impone. Il secondo comma spiega perché una dichiarazione di illegittimità apre spesso un problema politico: la Corte elimina, ma non sostituisce. Tocca al Parlamento decidere se e come riempire il vuoto.
A chi si applica
A chiunque sia interessato dall'applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
Quando non si applica
Non riapre i rapporti già esauriti: giudicati definitivi, termini decorsi, prescrizioni maturate restano di regola fermi, salvo l'eccezione in materia penale.
Cosa puoi fare
Quando una norma rilevante per la propria situazione viene dichiarata incostituzionale, la prima domanda è se il proprio caso sia ancora aperto: un procedimento in corso, un termine non scaduto, un atto ancora impugnabile. Se lo è, va sollevata la questione subito; se non lo è, di regola la sentenza non riapre nulla.
Attenzione
«La Corte ha bocciato quella legge, quindi mi restituiscono i soldi» non funziona quasi mai così. La retroattività si ferma davanti ai rapporti esauriti, ed è il punto su cui si generano più aspettative sbagliate.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.