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Testo normativo
Art. 138
Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Come si modifica la Costituzione
Per cambiare la Costituzione servono quattro voti — due per ciascuna Camera — a distanza di almeno tre mesi. Se la maggioranza finale non arriva ai due terzi, si può chiedere un referendum, che vale qualunque sia l'affluenza.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione; che sono sottoposte a referendum popolare se, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno domanda un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, e che in tal caso non sono promulgate se non approvate dalla maggioranza dei voti validi; e che non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi dei componenti.
Cosa significa
È il procedimento «aggravato» che rende la Costituzione **rigida**: non si cambia con una legge ordinaria. Gli aggravamenti sono tre. **Doppia deliberazione** in ciascuna Camera: quattro votazioni in tutto. Nella seconda si vota il testo così com'è, senza emendamenti — o si approva o si respinge. **Intervallo di almeno tre mesi** fra le due deliberazioni: un tempo di raffreddamento, perché una revisione costituzionale non nasca nell'emozione di un momento. **Maggioranza assoluta** dei componenti nella seconda votazione, non dei presenti. Poi c'è il **referendum**, ed è qui che il meccanismo diventa interessante. Se la seconda approvazione avviene con almeno i **due terzi** dei componenti in entrambe le Camere, non si fa referendum: si presume un consenso talmente largo da non richiedere verifica popolare. Se invece la maggioranza è fra la metà più uno e i due terzi, la legge è approvata ma **sospesa**: chiunque fra i soggetti indicati può chiedere il referendum entro tre mesi. Questo referendum è **confermativo**, non abrogativo, e ha una differenza decisiva rispetto a quello dell'articolo 75: **non ha quorum di partecipazione**. Vale qualunque sia l'affluenza. Ne consegue che chi è contrario ha interesse ad andare a votare no, non ad astenersi — l'esatto contrario del referendum abrogativo. I referendum costituzionali celebrati in Italia sono stati quattro: 2001, 2006, 2016 e 2020. Il limite a questo potere non è nell'articolo 138 ma nel 139 e nei principi supremi individuati dalla Corte costituzionale.
A chi si applica
Riguarda il Parlamento e il corpo elettorale.
Quando non si applica
Non si applica alle leggi ordinarie, che seguono il procedimento normale.
Cosa puoi fare
Quando è indetto un referendum costituzionale, il testo integrale della legge sottoposta al voto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è consultabile: leggere gli articoli modificati, affiancati al testo vigente, richiede mezz'ora e dice più di qualunque campagna.
Attenzione
Nel referendum costituzionale l'astensione non aiuta il no: non essendoci quorum, chi non vota semplicemente esce dal conteggio. È l'opposto del referendum abrogativo, ed è un errore diffusissimo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.