Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Testo normativo

Art. 117

Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

((armonizzazione dei bilanci pubblici;))

perequazione delle risorse finanziarie;

((19))

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

((. . .))

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

((19))

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
8 maggio 2012 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chi fa le leggi: le competenze dello Stato e delle Regioni

In parole semplici

Le leggi le fanno lo Stato e le Regioni. Alcune materie sono solo dello Stato, altre sono divise — lo Stato dà i principi, la Regione i dettagli — e tutto ciò che non è elencato spetta alle Regioni. Per questo alcune regole cambiano da una regione all'altra.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali; elenca le materie di legislazione esclusiva dello Stato; elenca le materie di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio; attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato; e detta ulteriori regole su potestà regolamentare, parità di genere, rapporti internazionali delle Regioni. Il testo attuale deriva dalla riforma del Titolo V, legge costituzionale 3/2001, con la modifica del primo comma introdotta dalla legge costituzionale 1/2012.

Cosa significa

È l'articolo che stabilisce **chi può fare cosa** nel sistema legislativo italiano, ed è anche il più litigato: da vent'anni una quota consistente del contenzioso davanti alla Corte costituzionale nasce qui. Il **primo comma** contiene un'affermazione di portata enorme e spesso trascurata: lo Stato stesso, nel legiferare, è vincolato dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. È la base costituzionale su cui la Corte, con le «sentenze gemelle» del 2007, ha costruito il rango della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto italiano: norma interposta, sopra la legge ordinaria e sotto la Costituzione. Il sistema delle competenze ha tre livelli. **Esclusiva statale**: politica estera, difesa, moneta, ordine pubblico, cittadinanza, giustizia, tutela della concorrenza, determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali. Quest'ultima voce è tecnicamente una materia «trasversale»: consente allo Stato di intervenire anche in ambiti regionali per garantire un minimo uniforme a tutti. **Concorrente**: lo Stato fissa i principi fondamentali, la Regione disciplina il resto. Vi rientrano tutela della salute, istruzione (salva l'autonomia scolastica), governo del territorio, protezione civile, energia, previdenza complementare. **Residuale regionale**: tutto ciò che non è elencato spetta alle Regioni. È il rovesciamento del criterio del 1947, quando le materie regionali erano elencate e il resto era statale. Nella pratica il confine è molto meno netto di quanto l'elenco lasci credere: la Corte costituzionale ha sviluppato criteri come la «prevalenza» e la «chiamata in sussidiarietà» che riportano allo Stato materie formalmente regionali. Chi legge solo l'elenco si fa un'idea più ordinata della realtà. Il comma sulla parità di genere, aggiunto nel 2003, impegna le leggi regionali a rimuovere gli ostacoli alla piena parità nella vita sociale, culturale ed economica.

A chi si applica

Riguarda Stato e Regioni; interessa il cittadino perché determina quale legge si applica al suo caso e chi è responsabile di un servizio.

Quando non si applica

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno competenze definite dai rispettivi statuti costituzionali, che possono essere più ampie.

Cosa puoi fare

Quando una regola varia da regione a regione — sanità, edilizia, commercio, trasporto locale — la fonte da cercare è la legge regionale, non quella statale. I siti dei Consigli regionali pubblicano le leggi regionali vigenti; molte Regioni hanno banche dati consultabili gratuitamente.

Attenzione

«È una competenza regionale» e «è una competenza statale» sono affermazioni che nel sistema italiano richiedono quasi sempre una verifica: moltissime materie sono concorrenti o intrecciate, e la giurisprudenza costituzionale sposta i confini caso per caso.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Interpretazione — non è il testo di legge

Pronunce che hanno inciso su questo articolo

Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.

Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Segnala un errore in questa pagina