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Testo normativo
Art. 134
Costituzione
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
(( . . . ))
, a norma della Costituzione.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 18 gennaio 1989 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Che cosa giudica la Corte costituzionale
La Corte costituzionale decide se le leggi rispettano la Costituzione, chi ha il potere di fare cosa fra Stato e Regioni, e le accuse contro il Presidente della Repubblica. Un cittadino non può rivolgersi direttamente a lei: la questione deve nascere dentro un processo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Cosa significa
Tre competenze, e una assenza che va spiegata. Il **giudizio di legittimità costituzionale** è l'attività principale. Riguarda leggi e atti con forza di legge — quindi anche decreti-legge e decreti legislativi — ma non i regolamenti, che si impugnano davanti al giudice amministrativo. Il punto che i cittadini ignorano più spesso è **come ci si arriva**. In Italia non esiste il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale: non si può scrivere alla Corte. La via ordinaria è **incidentale**: durante un processo, la parte o il giudice stesso solleva la questione, e il giudice, se la ritiene non manifestamente infondata e rilevante per decidere, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte. Serve dunque un processo in corso. L'altra via è quella **principale**, riservata a Stato e Regioni che impugnano reciprocamente le leggi. I **conflitti di attribuzione** riguardano chi ha il potere di fare cosa: fra organi dello Stato, o fra Stato e Regioni. Sono meno numerosi ma spesso decisivi negli equilibri istituzionali. Il giudizio sulle **accuse contro il Presidente della Repubblica** riguarda i due soli reati previsti dall'articolo 90, alto tradimento e attentato alla Costituzione, e non si è mai celebrato. Il riferimento ai ministri, presente nel testo originario, è stato eliminato dalla revisione del 1989: oggi i reati ministeriali sono giudicati dalla magistratura ordinaria previa autorizzazione della Camera competente. La Corte è composta da quindici giudici: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dalle supreme magistrature. Durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.
A chi si applica
Riguarda l'ordinamento; interessa il cittadino perché è il modo in cui una legge incostituzionale può essere eliminata.
Quando non si applica
Non giudica sui regolamenti amministrativi, sulle sentenze dei giudici, né su ricorsi presentati direttamente dai cittadini.
Cosa puoi fare
Se in una causa in corso ritieni che la norma applicabile sia incostituzionale, la questione va sollevata dal tuo difensore in quel processo: è l'unica strada. Le sentenze della Corte sono pubblicate integralmente e gratuitamente sul sito istituzionale, e le motivazioni sono spesso più leggibili di quanto ci si aspetti.
Attenzione
«Faccio ricorso alla Corte costituzionale» è una frase priva di significato tecnico per un privato. Non esiste un ricorso diretto individuale, a differenza di altri ordinamenti europei.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.