- Home
- Norme
- Costituzione
- Art. 19
Testo normativo
Art. 19
Costituzione
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La libertà religiosa della persona
Chiunque può credere in quello che vuole, dirlo, cercare di convincere altri e praticare il culto in privato o in pubblico. L'unico limite riguarda i riti contrari al buon costume.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Cosa significa
Comincia con «tutti», non «i cittadini»: vale per chiunque si trovi sul territorio. E copre quattro comportamenti distinti, che nel dibattito vengono spesso confusi: professare una fede, farlo insieme ad altri, farne propaganda, esercitare il culto in privato o in pubblico. Il diritto di **propaganda** è quello meno intuitivo e più significativo: la Costituzione tutela non solo il credere ma il tentare di convincere. Il limite è uno solo ed è formulato in modo stretto: i **riti** contrari al buon costume. Non le dottrine, non le opinioni religiose, non le pratiche in generale: i riti. Ogni altro limite deve trovare fondamento altrove — nella legge penale, nelle norme di sicurezza, nei diritti altrui — e non in questo articolo. La libertà di non credere e di cambiare fede rientra nella stessa tutela: la giurisprudenza costituzionale è consolidata su questo punto.
A chi si applica
A tutti, cittadini e stranieri, credenti e non credenti.
Quando non si applica
Non copre i riti contrari al buon costume, né sottrae i comportamenti alle norme penali e di sicurezza che valgono per chiunque.
Cosa puoi fare
Se ritieni di aver subito un trattamento diverso per la tua fede — sul lavoro, nell'accesso a un servizio, in un rapporto con un'amministrazione — la strada passa dalle norme antidiscriminazione e dall'articolo 3, oltre che da questo.
Attenzione
Va distinto dagli articoli 7 e 8, che riguardano i rapporti fra lo Stato e le confessioni come organizzazioni. Questo articolo riguarda la persona, e ha una portata più ampia: non dipende dall'esistenza di un'intesa né dal riconoscimento di una confessione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.