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Testo normativo
Art. 7
Costituzione
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Stato e Chiesa cattolica: due ordini distinti
Stato e Chiesa cattolica sono indipendenti, ciascuno nel suo campo, e i loro rapporti sono regolati da accordi che possono essere cambiati se entrambi sono d'accordo, senza modificare la Costituzione.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi; e che le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Cosa significa
Il principio è la **distinzione degli ordini**: nessuno dei due è subordinato all'altro nel proprio ambito. Non è la stessa cosa della separazione totale né della confessionalità: è una formula pensata per un rapporto fra due soggetti che si riconoscono reciprocamente. Il terzo comma è quello tecnicamente più singolare: permette di modificare i Patti con una procedura più semplice della revisione costituzionale, purché entrambe le parti siano d'accordo. È accaduto nel 1984, con l'accordo che ha superato diverse previsioni del 1929. La Corte costituzionale ha chiarito nel tempo che il rinvio ai Patti non li rende immuni dai principi supremi dell'ordinamento: quei principi restano il limite.
A chi si applica
È una norma sui rapporti fra ordinamenti, non un diritto individuale.
Cosa puoi fare
Serve a leggere correttamente le questioni che tornano periodicamente nel discorso pubblico — insegnamento della religione, esenzioni fiscali, simboli — che non si risolvono con questo articolo da solo ma con esso letto insieme agli articoli 3, 8, 19 e 20.
Attenzione
È l'articolo su cui il discorso pubblico si accende più facilmente. Va letto insieme all'articolo 8, che riguarda tutte le altre confessioni: l'asimmetria fra i due — il rinvio ai Patti da una parte, il sistema delle intese dall'altra — è reale ed è oggetto di discussione seria, non una svista.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.