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Testo normativo
Art. 27
Costituzione
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte
(( . . . ))
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- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 25 ottobre 2007 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La responsabilità penale è personale, e la pena deve tendere alla rieducazione
Rispondi solo di quello che hai fatto tu. Fino alla sentenza definitiva non sei colpevole. La pena non può essere disumana e deve servire a reinserirti. La pena di morte in Italia non esiste in nessun caso.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la responsabilità penale è personale; che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; che non è ammessa la pena di morte.
Cosa significa
Quattro regole in quattro commi, ciascuna con un peso enorme. **Personale** vuol dire due cose. La prima, ovvia: si risponde per il fatto proprio, non per quello di un familiare o di un gruppo. La seconda, meno ovvia e affermata dalla Corte costituzionale nel 1988: non basta aver causato materialmente il fatto, serve almeno la colpa. Non si punisce per puro caso. La **presunzione di non colpevolezza** è la regola più fraintesa del sistema. Non dice che l'imputato è innocente: dice che *non è considerato colpevole* finché la condanna non è definitiva, cioè finché ci sono impugnazioni possibili. Da qui discendono l'onere della prova a carico dell'accusa e la regola che nel dubbio si assolve. Non impedisce le misure cautelari, che hanno presupposti diversi dalla colpevolezza. Il **senso di umanità** e la **rieducazione** sono un vincolo sul contenuto della pena, non solo sulla sua misura. La Corte costituzionale ha usato ripetutamente questo comma per intervenire su automatismi che rendevano la pena insensibile al percorso della persona. Il verbo è «tendere»: non garantisce un risultato, impone una direzione. La **pena di morte** era già esclusa nel testo salvo che nei casi previsti dalle leggi militari di guerra; quell'eccezione è stata cancellata dalla legge costituzionale 1/2007. Oggi il divieto è senza eccezioni.
A chi si applica
A chiunque sia sottoposto a procedimento penale in Italia.
Quando non si applica
La presunzione di non colpevolezza non impedisce la custodia cautelare né le misure interdittive, che si fondano su esigenze cautelari e non su un giudizio di colpevolezza.
Cosa puoi fare
Il comma sulla rieducazione non è solo un principio: alimenta istituti concreti — misure alternative alla detenzione, permessi, liberazione condizionale — che si chiedono al magistrato di sorveglianza. Per chi ha un familiare detenuto è l'ufficio da conoscere. Sulle condizioni detentive contrarie al senso di umanità esiste un rimedio specifico previsto dall'ordinamento penitenziario.
Attenzione
«Non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» riguarda lo Stato e il processo. Non impone al dibattito pubblico di tacere, ma è la ragione per cui una notizia di indagine non è una prova di colpevolezza — distinzione che i titoli dei giornali cancellano di continuo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.