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Testo normativo

Art. 8

Costituzione

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Tutte le confessioni religiose, egualmente libere

In parole semplici

Tutte le religioni sono ugualmente libere. Quelle diverse dalla cattolica possono organizzarsi come vogliono, purché non vadano contro i principi dell'ordinamento, e i rapporti con lo Stato passano da accordi chiamati intese.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; che quelle diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Cosa significa

«Egualmente libere» riguarda la libertà, non l'identità di trattamento in ogni aspetto: le confessioni sono tutte libere allo stesso modo, ma i rapporti con lo Stato passano dallo strumento dell'intesa, e non tutte ne hanno stipulata una. Da qui differenze concrete su questioni come l'assistenza spirituale, gli effetti civili dei matrimoni celebrati e alcune agevolazioni. Il limite posto all'autonomia organizzativa — «in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano» — è più stretto di quanto sembri: la Corte costituzionale lo ha inteso come riferito ai principi dell'ordinamento, non a qualunque norma. Va tenuto distinto dall'articolo 19, che tutela la libertà religiosa della **persona**: questo articolo riguarda le confessioni come formazioni sociali.

A chi si applica

Alle confessioni religiose e, indirettamente, a chi vi appartiene.

Cosa puoi fare

Se la questione riguarda la tua libertà personale di professare una fede, di farne propaganda e di esercitarne il culto, l'articolo da leggere è il 19. Se riguarda il rapporto fra una confessione e lo Stato, è questo.

Attenzione

Che una confessione non abbia un'intesa non la rende meno libera: incide sui rapporti con lo Stato, non sul diritto di esistere e di organizzarsi. Confondere i due piani è l'errore più comune su questo articolo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Interpretazione — non è il testo di legge

Pronunce che hanno inciso su questo articolo

Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.

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