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Testo normativo
Art. 39
Costituzione
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La libertà sindacale, e la parte di articolo mai attuata
Chiunque può fondare un sindacato o iscriversi, ed è libero anche di non farlo. Il resto dell'articolo — registrazione dei sindacati e contratti validi per tutti — non è mai stato attuato: i contratti collettivi valgono formalmente solo per gli iscritti.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera; che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge; che è condizione per la registrazione che gli statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica; e che i sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce.
Cosa significa
Questo articolo è il caso più noto di **norma costituzionale rimasta inattuata**, ed è una cosa che va spiegata perché altrimenti il testo inganna. Il **primo comma è pienamente vigente**: l'organizzazione sindacale è libera. Significa libertà di costituire sindacati, di aderirvi o non aderirvi, di svolgere attività sindacale. È attuato dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), che vi aggiunge tutele operative come la repressione della condotta antisindacale. I **commi successivi non sono mai stati attuati**. La legge sulla registrazione non è mai stata approvata — per una scelta politica condivisa nel dopoguerra dai principali sindacati, che temevano il controllo pubblico dopo l'esperienza corporativa fascista. Di conseguenza non esistono sindacati registrati, non esiste la personalità giuridica prevista qui, e non esiste il contratto collettivo con efficacia *erga omnes* del quarto comma. Cosa succede allora nella realtà? I contratti collettivi sono contratti di diritto comune: vincolano formalmente solo gli iscritti alle organizzazioni firmatarie e i datori aderenti. La giurisprudenza ha però costruito una via indiretta: attraverso l'articolo 36 sulla retribuzione sufficiente, il giudice usa i minimi del contratto collettivo di categoria come parametro, di fatto estendendoli. È un equilibrio giurisprudenziale, non una regola scritta. Chi legge il quarto comma pensando che descriva il diritto vigente si fa un'idea sbagliata di come funziona la contrattazione collettiva in Italia.
A chi si applica
A tutti i lavoratori e a tutte le organizzazioni sindacali.
Quando non si applica
I commi dal secondo al quarto non hanno mai avuto attuazione: la registrazione dei sindacati e l'efficacia generale del contratto collettivo non esistono nell'ordinamento vigente.
Cosa puoi fare
Per far valere i minimi retributivi di un contratto collettivo anche quando il datore non aderisce all'associazione firmataria, la strada praticata è l'azione fondata sull'articolo 36 della Costituzione. È materia da avvocato giuslavorista o da sindacato. Contro comportamenti antisindacali esiste il procedimento urgente dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che però possono attivare solo le organizzazioni sindacali, non il singolo.
Attenzione
Il testo di questo articolo descrive un sistema che non è mai entrato in funzione. È l'esempio più chiaro del fatto che leggere solo la Costituzione non basta a sapere come funziona il diritto italiano.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.