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Testo normativo
Art. 75
Costituzione
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il referendum abrogativo: cosa può cancellare e quando è valido
Con cinquecentomila firme o cinque Regioni si può chiedere agli elettori di cancellare una legge. Non si può usare per crearne una nuova. Vale solo se va a votare più della metà degli aventi diritto.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali; che non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; che vi partecipano tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati; che la proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; e che la legge determina le modalità di attuazione.
Cosa significa
È lo strumento di democrazia diretta più incisivo previsto dalla Costituzione, e va capito per quello che è. Il referendum dell'articolo 75 è **solo abrogativo**: può cancellare una norma esistente, non può crearne una nuova. Chi promette un referendum «per introdurre» qualcosa sta descrivendo un istituto diverso da questo. Nella pratica è nata la tecnica del *referendum manipolativo*, che abroga singole parole di una legge cambiandone il senso; la Corte costituzionale ne ammette solo forme limitate. Il secondo comma elenca le **materie escluse**. La Corte costituzionale, con la storica sentenza 16/1978, ha aggiunto altri limiti non scritti: la legge oggetto deve essere omogenea, la domanda chiara, e non si possono abrogare leggi costituzionalmente necessarie — quelle senza le quali un organo costituzionale non potrebbe funzionare, come la legge elettorale, che non può essere abrogata del tutto. Il **quarto comma è il vero snodo pratico**: serve il **quorum**, cioè la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se vota meno del cinquanta per cento più uno, il referendum è nullo qualunque sia l'esito. Questo produce un effetto poco intuitivo: chi è contrario all'abrogazione ha spesso più convenienza a non andare a votare che a votare no, perché l'astensione fa massa con chi non vota per disinteresse. È il motivo per cui molti referendum degli ultimi decenni sono falliti per quorum. Il **procedimento** ha due filtri: l'Ufficio centrale presso la Cassazione verifica la regolarità delle firme, la Corte costituzionale l'ammissibilità del quesito. Molti quesiti si fermano lì, prima di arrivare agli elettori.
A chi si applica
A tutti i cittadini elettori della Camera.
Quando non si applica
Non si applica alle leggi costituzionali, per le quali vale il referendum dell'articolo 138, che è confermativo e senza quorum di partecipazione.
Cosa puoi fare
Le firme per un referendum si possono raccogliere anche online sulla piattaforma pubblica, con SPID o CIE. Chi vuole capire un quesito prima di votare trova il testo integrale nel decreto di indizione pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la formulazione ufficiale dice cose che gli slogan della campagna spesso non dicono.
Attenzione
Il referendum abrogativo e il referendum costituzionale dell'articolo 138 sono strumenti diversi con regole opposte sul quorum: il primo è nullo se vota meno della metà degli elettori, il secondo è valido qualunque sia l'affluenza. Confonderli è l'errore più comune nelle discussioni pubbliche.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.