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Testo normativo
Art. 139
Costituzione
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La forma repubblicana non si può cambiare
L'Italia non può tornare a essere una monarchia: la forma repubblicana non si può cambiare in nessun modo. E la Corte costituzionale ha aggiunto che ci sono altri principi fondamentali che nemmeno una riforma costituzionale può eliminare.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Cosa significa
È l'ultimo articolo della Costituzione ed è il suo limite invalicabile: esiste una cosa che nemmeno il procedimento dell'articolo 138 può toccare. Nasce da un fatto storico preciso: il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui gli italiani scelsero la Repubblica. I costituenti vollero mettere quella scelta al riparo da qualunque maggioranza futura. La portata dell'articolo è però più ampia della lettera, e questo è il punto giuridicamente più rilevante. Con la sentenza **1146 del 1988** la Corte costituzionale ha affermato che esistono **principi supremi** dell'ordinamento costituzionale che non possono essere sovvertiti nemmeno con legge di revisione, pur non essendo elencati nell'articolo 139. Fra questi la giurisprudenza ha individuato i diritti inviolabili della persona, il principio di eguaglianza, la laicità dello Stato, il diritto alla tutela giurisdizionale, l'unità e indivisibilità della Repubblica. È una costruzione notevole: significa che la Costituzione non è modificabile senza limiti dalla procedura che essa stessa prevede. Il potere di revisione è un potere *costituito*, non *costituente*: può cambiare le regole, non l'identità dell'ordinamento. «Forma repubblicana» viene inteso in senso ampio: non soltanto il divieto di restaurare la monarchia, ma il carattere democratico e rappresentativo dell'ordinamento, la sovranità popolare dell'articolo 1. Va ricordato anche che la XIII disposizione transitoria vietava il rientro in Italia dei membri di casa Savoia: quel divieto è stato abrogato dalla legge costituzionale 1/2002.
A chi si applica
All'intero ordinamento costituzionale.
Quando non si applica
Non impedisce di modificare la forma di governo dentro il quadro repubblicano — per esempio i rapporti fra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica — che sono state oggetto di proposte di riforma di segno diverso.
Cosa puoi fare
Quando si discute una riforma costituzionale, la domanda utile non è solo se piaccia, ma se tocchi principi che la Corte costituzionale ha ritenuto non modificabili. È il tipo di verifica che si fa leggendo il testo e non i commenti.
Attenzione
L'esistenza di principi supremi non scritti nell'articolo 139 è una costruzione giurisprudenziale consolidata, ma resta oggetto di discussione dottrinale sui suoi confini. Chi la presenta come un elenco chiuso e certo semplifica.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.
Interpretazione — non è il testo di legge
Pronunce che hanno inciso su questo articolo
Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.