Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 19 dicembre 2012 al 12 novembre 2014. Vai al testo vigente oggi.

Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. (26)

IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.

Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (26)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
19 dicembre 2012 al 12 novembre 2014
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Un solo atto al posto di tutti: la determinazione conclusiva

In parole semplici

Alla fine della conferenza esce un solo atto che vale per tutte le autorizzazioni. Le scadenze contano da lì. Se un ufficio che tutela ambiente o salute è contrario, l'atto resta sospeso finché la questione non è risolta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Prevede che le amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti possano sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, alle condizioni indicate. Stabilisce che in caso di approvazione unanime la determinazione sia immediatamente efficace, mentre in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti l'efficacia sia sospesa se sono stati espressi dissensi qualificati, per il periodo utile all'esperimento dei rimedi. Prevede infine che i termini di efficacia di tutti gli assensi acquisiti in conferenza decorrano dalla comunicazione della determinazione conclusiva.

Cosa significa

È il punto in cui la conferenza produce il suo risultato: da cinque autorizzazioni separate si passa a un atto solo, che le sostituisce tutte. Per chi ha la pratica cambia molto, perché c'è un unico documento da conservare, un'unica data da cui contare le scadenze e un unico atto da impugnare se l'esito è negativo. Da notare la parola «prevalenti»: la conferenza non decide all'unanimità, decide sulla base delle posizioni prevalenti, e questo è ciò che le permette di concludersi anche quando un ente è contrario. Il contrappeso c'è: se il dissenso è qualificato — cioè proviene da amministrazioni che tutelano interessi sensibili — l'efficacia resta sospesa per il tempo necessario ai rimedi previsti.

A chi si applica

A chi ha un procedimento concluso con conferenza di servizi.

Quando si applica

Alla conclusione della conferenza.

Cosa puoi fare

Conservare la determinazione conclusiva come titolo unico: è il documento da esibire, e da essa decorrono i termini di efficacia di tutti gli assensi. Se l'esito è negativo, è quello l'atto da impugnare, nei termini che deve indicare.

Attenzione

«Posizioni prevalenti» non significa maggioranza numerica: la valutazione è qualitativa e tiene conto degli interessi in gioco. Contestare l'esito su questo punto è materia tecnica, da portare a un professionista.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Segnala un errore in questa pagina