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Testo normativo

(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente.

Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine.

Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
28 luglio 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chi tutela ambiente e salute può fermare la conferenza: l'opposizione

In parole semplici

Gli uffici che tutelano ambiente, paesaggio, beni culturali o salute possono opporsi alla decisione della conferenza entro dieci giorni, e allora tutto si ferma finché non si trova un accordo a Palazzo Chigi. Ma possono farlo solo se avevano già detto no durante la conferenza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Prevede che possano proporre opposizione anche le Regioni e le Province autonome il cui rappresentante, intervenendo in materia di propria competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in conferenza. Stabilisce che la proposizione dell'opposizione sospenda l'efficacia della determinazione conclusiva, e che la Presidenza del Consiglio indica, entro il quindicesimo giorno dalla ricezione, una riunione con le amministrazioni dissenzienti e le altre partecipanti, nella quale si formulano proposte per una soluzione condivisa in attuazione del principio di leale collaborazione.

Cosa significa

È il contrappeso del meccanismo delle posizioni prevalenti. La conferenza può concludersi anche contro il parere di un ente, ma non contro il parere di un ente che tutela ambiente, paesaggio, beni culturali, salute o incolumità pubblica: quello, se ha espresso dissenso in modo inequivoco durante i lavori, può portare la questione al livello politico più alto e nel frattempo sospendere tutto. La condizione è severa e va notata: l'opposizione spetta solo a chi il dissenso lo ha espresso prima, dentro la conferenza. Chi è rimasto silente non può opporsi dopo. È la traduzione procedurale di un principio semplice: le obiezioni si fanno quando si è al tavolo.

A chi si applica

Alle amministrazioni preposte alla tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute e incolumità pubblica, e alle Regioni e Province autonome; indirettamente a chi ha un procedimento concluso in conferenza.

Quando si applica

Dopo la comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Quando non si applica

L'opposizione non è ammessa se l'amministrazione non ha espresso un dissenso motivato e inequivoco prima della conclusione dei lavori.

Cosa puoi fare

Se hai una pratica conclusa in conferenza, verificare nei dieci giorni successivi se è stata proposta opposizione: da quel momento l'efficacia della determinazione è sospesa, e agire sulla base di un titolo sospeso espone a conseguenze.

Termini

Dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva per proporre opposizione; quindici giorni dalla ricezione per la riunione presso la Presidenza del Consiglio.

Attenzione

Un titolo la cui efficacia è sospesa non autorizza nulla. Prima di iniziare l'attività, accertarsi che i dieci giorni siano trascorsi senza opposizione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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