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Testo normativo

Art. 14-quater

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 maggio 1997 al 9 dicembre 2000. Vai al testo vigente oggi.

Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati

Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
18 maggio 1997 al 9 dicembre 2000
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Un solo atto al posto di tutti: la determinazione conclusiva

In parole semplici

Alla fine della conferenza esce un solo atto che vale per tutte le autorizzazioni. Le scadenze contano da lì. Se un ufficio che tutela ambiente o salute è contrario, l'atto resta sospeso finché la questione non è risolta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Prevede che le amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti possano sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, alle condizioni indicate. Stabilisce che in caso di approvazione unanime la determinazione sia immediatamente efficace, mentre in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti l'efficacia sia sospesa se sono stati espressi dissensi qualificati, per il periodo utile all'esperimento dei rimedi. Prevede infine che i termini di efficacia di tutti gli assensi acquisiti in conferenza decorrano dalla comunicazione della determinazione conclusiva.

Cosa significa

È il punto in cui la conferenza produce il suo risultato: da cinque autorizzazioni separate si passa a un atto solo, che le sostituisce tutte. Per chi ha la pratica cambia molto, perché c'è un unico documento da conservare, un'unica data da cui contare le scadenze e un unico atto da impugnare se l'esito è negativo. Da notare la parola «prevalenti»: la conferenza non decide all'unanimità, decide sulla base delle posizioni prevalenti, e questo è ciò che le permette di concludersi anche quando un ente è contrario. Il contrappeso c'è: se il dissenso è qualificato — cioè proviene da amministrazioni che tutelano interessi sensibili — l'efficacia resta sospesa per il tempo necessario ai rimedi previsti.

A chi si applica

A chi ha un procedimento concluso con conferenza di servizi.

Quando si applica

Alla conclusione della conferenza.

Cosa puoi fare

Conservare la determinazione conclusiva come titolo unico: è il documento da esibire, e da essa decorrono i termini di efficacia di tutti gli assensi. Se l'esito è negativo, è quello l'atto da impugnare, nei termini che deve indicare.

Attenzione

«Posizioni prevalenti» non significa maggioranza numerica: la valutazione è qualitativa e tiene conto degli interessi in gioco. Contestare l'esito su questo punto è materia tecnica, da portare a un professionista.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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