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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 8 marzo 2005 al 31 luglio 2010. Vai al testo vigente oggi.

Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.

Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:

al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;

alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali;

alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:

alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;

alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.

Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
8 marzo 2005 al 31 luglio 2010
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Un solo atto al posto di tutti: la determinazione conclusiva

In parole semplici

Alla fine della conferenza esce un solo atto che vale per tutte le autorizzazioni. Le scadenze contano da lì. Se un ufficio che tutela ambiente o salute è contrario, l'atto resta sospeso finché la questione non è risolta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Prevede che le amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti possano sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, alle condizioni indicate. Stabilisce che in caso di approvazione unanime la determinazione sia immediatamente efficace, mentre in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti l'efficacia sia sospesa se sono stati espressi dissensi qualificati, per il periodo utile all'esperimento dei rimedi. Prevede infine che i termini di efficacia di tutti gli assensi acquisiti in conferenza decorrano dalla comunicazione della determinazione conclusiva.

Cosa significa

È il punto in cui la conferenza produce il suo risultato: da cinque autorizzazioni separate si passa a un atto solo, che le sostituisce tutte. Per chi ha la pratica cambia molto, perché c'è un unico documento da conservare, un'unica data da cui contare le scadenze e un unico atto da impugnare se l'esito è negativo. Da notare la parola «prevalenti»: la conferenza non decide all'unanimità, decide sulla base delle posizioni prevalenti, e questo è ciò che le permette di concludersi anche quando un ente è contrario. Il contrappeso c'è: se il dissenso è qualificato — cioè proviene da amministrazioni che tutelano interessi sensibili — l'efficacia resta sospesa per il tempo necessario ai rimedi previsti.

A chi si applica

A chi ha un procedimento concluso con conferenza di servizi.

Quando si applica

Alla conclusione della conferenza.

Cosa puoi fare

Conservare la determinazione conclusiva come titolo unico: è il documento da esibire, e da essa decorrono i termini di efficacia di tutti gli assensi. Se l'esito è negativo, è quello l'atto da impugnare, nei termini che deve indicare.

Attenzione

«Posizioni prevalenti» non significa maggioranza numerica: la valutazione è qualitativa e tiene conto degli interessi in gioco. Contestare l'esito su questo punto è materia tecnica, da portare a un professionista.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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