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Testo normativo
Art. 14-quater
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 9 dicembre 2000 al 8 marzo 2005
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Un solo atto al posto di tutti: la determinazione conclusiva
Alla fine della conferenza esce un solo atto che vale per tutte le autorizzazioni. Le scadenze contano da lì. Se un ufficio che tutela ambiente o salute è contrario, l'atto resta sospeso finché la questione non è risolta.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Prevede che le amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti possano sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, alle condizioni indicate. Stabilisce che in caso di approvazione unanime la determinazione sia immediatamente efficace, mentre in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti l'efficacia sia sospesa se sono stati espressi dissensi qualificati, per il periodo utile all'esperimento dei rimedi. Prevede infine che i termini di efficacia di tutti gli assensi acquisiti in conferenza decorrano dalla comunicazione della determinazione conclusiva.
Cosa significa
È il punto in cui la conferenza produce il suo risultato: da cinque autorizzazioni separate si passa a un atto solo, che le sostituisce tutte. Per chi ha la pratica cambia molto, perché c'è un unico documento da conservare, un'unica data da cui contare le scadenze e un unico atto da impugnare se l'esito è negativo. Da notare la parola «prevalenti»: la conferenza non decide all'unanimità, decide sulla base delle posizioni prevalenti, e questo è ciò che le permette di concludersi anche quando un ente è contrario. Il contrappeso c'è: se il dissenso è qualificato — cioè proviene da amministrazioni che tutelano interessi sensibili — l'efficacia resta sospesa per il tempo necessario ai rimedi previsti.
A chi si applica
A chi ha un procedimento concluso con conferenza di servizi.
Quando si applica
Alla conclusione della conferenza.
Cosa puoi fare
Conservare la determinazione conclusiva come titolo unico: è il documento da esibire, e da essa decorrono i termini di efficacia di tutti gli assensi. Se l'esito è negativo, è quello l'atto da impugnare, nei termini che deve indicare.
Attenzione
«Posizioni prevalenti» non significa maggioranza numerica: la valutazione è qualitativa e tiene conto degli interessi in gioco. Contestare l'esito su questo punto è materia tecnica, da portare a un professionista.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.