Testo normativo
Art. 6
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
(Attivita' edilizia libera).
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190; (69)
gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purche' tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unita' immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;
le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;(66)
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190; (69)
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
Le regioni a statuto ordinario:
possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa al permesso di costruire;
disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.
LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2002fino al 26 maggio 2010
- 26 maggio 2010fino al 29 marzo 2011
- 29 marzo 2011fino al 7 ottobre 2011
- 7 ottobre 2011fino al 12 agosto 2012
- 12 agosto 2012fino al 21 agosto 2013
- 21 agosto 2013fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 2 febbraio 2016
- 2 febbraio 2016fino al 11 dicembre 2016
- 11 dicembre 2016fino al 29 agosto 2017
- 29 agosto 2017fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 31 luglio 2021
- 31 luglio 2021fino al 22 settembre 2022
- 22 settembre 2022fino al 15 aprile 2023
- 15 aprile 2023fino al 14 giugno 2023
- 14 giugno 2023fino al 30 maggio 2024
- 30 maggio 2024fino al 28 luglio 2024
- 28 luglio 2024fino al 30 dicembre 2024
- 30 dicembre 2024fino al 11 dicembre 2025
- 11 dicembre 2025in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalita' sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita'".
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 11 dicembre 2025 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Edilizia libera: i lavori per cui non serve nessun titolo
Ci sono lavori che puoi fare senza chiedere niente a nessuno: la manutenzione ordinaria, le tende da sole, le vetrate apribili e trasparenti sul balcone, i giochi in giardino. Ma solo se restano quello che sono: appena chiudi stabilmente uno spazio o crei volume, non sei più in edilizia libera.
Cosa dice
Elenca i lavori che si possono fare senza chiedere né comunicare niente al Comune: la manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti ascensori esterni o modifiche della sagoma, le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti sui balconi (VEPA), tende e pergole con telo retrattile, le pavimentazioni esterne entro l'indice di permeabilità, le aree gioco e l'arredo delle aree di pertinenza, alcune opere agricole e le opere temporanee da rimuovere entro 180 giorni.
Cosa significa
È la porta più larga del testo unico: se un lavoro sta in questo elenco, non serve né permesso, né SCIA, né CILA. Ma l'articolo si apre con una condizione che vale per tutto l'elenco: restano ferme le regole del piano urbanistico comunale e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e di tutela del paesaggio.
Quando si applica
Per i lavori che rientrano esattamente in una delle voci dell'elenco, e solo se rispettano anche le altre normative richiamate all'inizio dell'articolo.
Quando non si applica
Non vale per vetrate, tende o pergole che creano uno spazio stabilmente chiuso, con nuovo volume o nuova superficie: quella è un'altra cosa, e di solito serve un titolo. Non vale nemmeno quando l'immobile è vincolato e la tutela del paesaggio o dei beni culturali chiede un'autorizzazione.
Cosa puoi fare
Iniziare i lavori senza pratiche edilizie, se il lavoro è davvero in elenco. Nei casi previsti va comunque aggiornato il catasto. Le opere temporanee richiedono una comunicazione di avvio dei lavori al Comune.
Attenzione
«Edilizia libera» non vuol dire «nessuna regola». Il regolamento edilizio del Comune, il regolamento di condominio e i vincoli paesaggistici possono vietare o condizionare lo stesso lavoro. Una veranda che chiude stabilmente il balcone non è una VEPA: le vetrate libere devono essere amovibili, trasparenti e lasciare circolare l'aria. Le Regioni possono ampliare l'elenco con una loro legge.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.