Testo normativo
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 4.Le regioni a statuto ordinario:
possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco. 5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 11 dicembre 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
CILA: i lavori per cui basta comunicare l'inizio
Per molti lavori in casa, come rifare il bagno o spostare una parete che non regge niente, non serve un permesso: basta avvisare il Comune prima di iniziare, con la firma di un tecnico. Se non lo fai, la multa è di 1.000 euro.
Cosa dice
I lavori che non sono né edilizia libera (art. 6), né soggetti a permesso di costruire (art. 10), né a SCIA (art. 22) si possono fare comunicando al Comune l'inizio dei lavori. La comunicazione va accompagnata da un elaborato progettuale e dall'asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiara sotto la propria responsabilità che i lavori rispettano le regole urbanistiche ed edilizie e che non toccano le parti strutturali.
Cosa significa
È la categoria che raccoglie tutto quello che resta: tipicamente la manutenzione straordinaria che non tocca le strutture, come rifare un bagno spostando un tramezzo o ridistribuire le stanze. Il Comune non deve dare un permesso: basta la comunicazione, ma con la firma di un tecnico che se ne prende la responsabilità.
Quando si applica
Per i lavori che non rientrano negli elenchi degli articoli 6, 10 e 22.
Quando non si applica
Non vale se i lavori toccano le parti strutturali dell'edificio o i prospetti: in quei casi di solito serve la SCIA (art. 22). Non sostituisce le autorizzazioni richieste per gli immobili vincolati.
Cosa devi fare
Presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata prima di iniziare, con l'elaborato progettuale e i dati dell'impresa che farà i lavori. A fine lavori, se serve, la documentazione per la variazione catastale.
Attenzione
Non presentare la CILA costa una sanzione di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione viene fatta spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso. Le Regioni possono estendere la CILA ad altri lavori e stabiliscono come si fanno i controlli, anche a campione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.