Testo normativo
Art. 6
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
(Attivita' edilizia libera).
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
gli interventi di manutenzione ordinaria;
gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma
Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
Le regioni a statuto ordinario:
possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2002fino al 26 maggio 2010
- 26 maggio 2010fino al 29 marzo 2011
- 29 marzo 2011fino al 7 ottobre 2011
- 7 ottobre 2011fino al 12 agosto 2012
- 12 agosto 2012fino al 21 agosto 2013
- 21 agosto 2013fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 2 febbraio 2016
- 2 febbraio 2016fino al 11 dicembre 2016
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- 29 agosto 2017fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 31 luglio 2021
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- 22 settembre 2022fino al 15 aprile 2023
- 15 aprile 2023fino al 14 giugno 2023
- 14 giugno 2023fino al 30 maggio 2024
- 30 maggio 2024fino al 28 luglio 2024
- 28 luglio 2024fino al 30 dicembre 2024
- 30 dicembre 2024fino al 11 dicembre 2025
- 11 dicembre 2025in vigore oggi
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 12 agosto 2012 al 21 agosto 2013
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Edilizia libera: i lavori per cui non serve nessun titolo
Ci sono lavori che puoi fare senza chiedere niente a nessuno: la manutenzione ordinaria, le tende da sole, le vetrate apribili e trasparenti sul balcone, i giochi in giardino. Ma solo se restano quello che sono: appena chiudi stabilmente uno spazio o crei volume, non sei più in edilizia libera.
Cosa dice
Elenca i lavori che si possono fare senza chiedere né comunicare niente al Comune: la manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti ascensori esterni o modifiche della sagoma, le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti sui balconi (VEPA), tende e pergole con telo retrattile, le pavimentazioni esterne entro l'indice di permeabilità, le aree gioco e l'arredo delle aree di pertinenza, alcune opere agricole e le opere temporanee da rimuovere entro 180 giorni.
Cosa significa
È la porta più larga del testo unico: se un lavoro sta in questo elenco, non serve né permesso, né SCIA, né CILA. Ma l'articolo si apre con una condizione che vale per tutto l'elenco: restano ferme le regole del piano urbanistico comunale e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e di tutela del paesaggio.
Quando si applica
Per i lavori che rientrano esattamente in una delle voci dell'elenco, e solo se rispettano anche le altre normative richiamate all'inizio dell'articolo.
Quando non si applica
Non vale per vetrate, tende o pergole che creano uno spazio stabilmente chiuso, con nuovo volume o nuova superficie: quella è un'altra cosa, e di solito serve un titolo. Non vale nemmeno quando l'immobile è vincolato e la tutela del paesaggio o dei beni culturali chiede un'autorizzazione.
Cosa puoi fare
Iniziare i lavori senza pratiche edilizie, se il lavoro è davvero in elenco. Nei casi previsti va comunque aggiornato il catasto. Le opere temporanee richiedono una comunicazione di avvio dei lavori al Comune.
Attenzione
«Edilizia libera» non vuol dire «nessuna regola». Il regolamento edilizio del Comune, il regolamento di condominio e i vincoli paesaggistici possono vietare o condizionare lo stesso lavoro. Una veranda che chiude stabilmente il balcone non è una VEPA: le vetrate libere devono essere amovibili, trasparenti e lasciare circolare l'aria. Le Regioni possono ampliare l'elenco con una loro legge.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.