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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2002 al 26 maggio 2010. Vai al testo vigente oggi.

Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

interventi di manutenzione ordinaria;

interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2002 al 26 maggio 2010
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Edilizia libera: i lavori per cui non serve nessun titolo

In parole semplici

Ci sono lavori che puoi fare senza chiedere niente a nessuno: la manutenzione ordinaria, le tende da sole, le vetrate apribili e trasparenti sul balcone, i giochi in giardino. Ma solo se restano quello che sono: appena chiudi stabilmente uno spazio o crei volume, non sei più in edilizia libera.

Cosa dice

Elenca i lavori che si possono fare senza chiedere né comunicare niente al Comune: la manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti ascensori esterni o modifiche della sagoma, le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti sui balconi (VEPA), tende e pergole con telo retrattile, le pavimentazioni esterne entro l'indice di permeabilità, le aree gioco e l'arredo delle aree di pertinenza, alcune opere agricole e le opere temporanee da rimuovere entro 180 giorni.

Cosa significa

È la porta più larga del testo unico: se un lavoro sta in questo elenco, non serve né permesso, né SCIA, né CILA. Ma l'articolo si apre con una condizione che vale per tutto l'elenco: restano ferme le regole del piano urbanistico comunale e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e di tutela del paesaggio.

Quando si applica

Per i lavori che rientrano esattamente in una delle voci dell'elenco, e solo se rispettano anche le altre normative richiamate all'inizio dell'articolo.

Quando non si applica

Non vale per vetrate, tende o pergole che creano uno spazio stabilmente chiuso, con nuovo volume o nuova superficie: quella è un'altra cosa, e di solito serve un titolo. Non vale nemmeno quando l'immobile è vincolato e la tutela del paesaggio o dei beni culturali chiede un'autorizzazione.

Cosa puoi fare

Iniziare i lavori senza pratiche edilizie, se il lavoro è davvero in elenco. Nei casi previsti va comunque aggiornato il catasto. Le opere temporanee richiedono una comunicazione di avvio dei lavori al Comune.

Attenzione

«Edilizia libera» non vuol dire «nessuna regola». Il regolamento edilizio del Comune, il regolamento di condominio e i vincoli paesaggistici possono vietare o condizionare lo stesso lavoro. Una veranda che chiude stabilmente il balcone non è una VEPA: le vetrate libere devono essere amovibili, trasparenti e lasciare circolare l'aria. Le Regioni possono ampliare l'elenco con una loro legge.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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