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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 6

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 12 novembre 2014 al 2 febbraio 2016. Vai al testo vigente oggi.

(Attivita' edilizia libera).

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.

Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio...;

le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Le regioni a statuto ordinario:

possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.

LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
12 novembre 2014 al 2 febbraio 2016
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Edilizia libera: i lavori per cui non serve nessun titolo

In parole semplici

Ci sono lavori che puoi fare senza chiedere niente a nessuno: la manutenzione ordinaria, le tende da sole, le vetrate apribili e trasparenti sul balcone, i giochi in giardino. Ma solo se restano quello che sono: appena chiudi stabilmente uno spazio o crei volume, non sei più in edilizia libera.

Cosa dice

Elenca i lavori che si possono fare senza chiedere né comunicare niente al Comune: la manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti ascensori esterni o modifiche della sagoma, le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti sui balconi (VEPA), tende e pergole con telo retrattile, le pavimentazioni esterne entro l'indice di permeabilità, le aree gioco e l'arredo delle aree di pertinenza, alcune opere agricole e le opere temporanee da rimuovere entro 180 giorni.

Cosa significa

È la porta più larga del testo unico: se un lavoro sta in questo elenco, non serve né permesso, né SCIA, né CILA. Ma l'articolo si apre con una condizione che vale per tutto l'elenco: restano ferme le regole del piano urbanistico comunale e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e di tutela del paesaggio.

Quando si applica

Per i lavori che rientrano esattamente in una delle voci dell'elenco, e solo se rispettano anche le altre normative richiamate all'inizio dell'articolo.

Quando non si applica

Non vale per vetrate, tende o pergole che creano uno spazio stabilmente chiuso, con nuovo volume o nuova superficie: quella è un'altra cosa, e di solito serve un titolo. Non vale nemmeno quando l'immobile è vincolato e la tutela del paesaggio o dei beni culturali chiede un'autorizzazione.

Cosa puoi fare

Iniziare i lavori senza pratiche edilizie, se il lavoro è davvero in elenco. Nei casi previsti va comunque aggiornato il catasto. Le opere temporanee richiedono una comunicazione di avvio dei lavori al Comune.

Attenzione

«Edilizia libera» non vuol dire «nessuna regola». Il regolamento edilizio del Comune, il regolamento di condominio e i vincoli paesaggistici possono vietare o condizionare lo stesso lavoro. Una veranda che chiude stabilmente il balcone non è una VEPA: le vetrate libere devono essere amovibili, trasparenti e lasciare circolare l'aria. Le Regioni possono ampliare l'elenco con una loro legge.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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