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DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Testo normativo

Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa. (1) 15

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 39) che "La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1995 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Aspettativa per chi è eletto in Parlamento, in Regione o ha una carica sindacale

In parole semplici

Se vieni eletto in Parlamento, in Regione o in un altro incarico pubblico — o hai una carica sindacale provinciale o nazionale — puoi chiedere l'aspettativa e il posto ti resta. Non è pagata. E ricordati di chiedere che quel periodo valga per la pensione: non succede da solo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee regionali, ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono **a richiesta** essere collocati in **aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato**. Prevede che la stessa disposizione si applichi ai lavoratori chiamati a ricoprire **cariche sindacali provinciali e nazionali**. Stabilisce che i periodi di aspettativa siano considerati utili, **a richiesta dell'interessato**, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della prestazione previdenziale, secondo quanto l'articolo indica.

Cosa significa

È la norma che rende materialmente possibile a un lavoratore dipendente di accettare una carica pubblica elettiva senza perdere il posto. Senza di essa, candidarsi sarebbe una scelta praticabile soprattutto da chi non ha un lavoro subordinato da difendere — professionisti, imprenditori, pensionati — con un effetto di selezione sociale della rappresentanza che la Costituzione non vuole. L'aspettativa è **non retribuita**, quindi un costo resta, ma il posto è conservato. Il terzo comma è la parte che spesso si trascura ed è decisiva sul lungo periodo: i periodi di aspettativa sono utili ai fini previdenziali **a richiesta dell'interessato**. Va chiesto: non è automatico, e chi non lo fa si ritrova un buco nell'estratto conto contributivo anni dopo.

A chi si applica

Ai lavoratori eletti a funzioni pubbliche elettive e a quelli chiamati a cariche sindacali provinciali e nazionali.

Quando si applica

Per tutta la durata del mandato o dell'incarico.

Cosa puoi fare

Presentare la richiesta di aspettativa per iscritto e, contestualmente, la richiesta perché i periodi siano considerati utili ai fini previdenziali: sono due domande distinte.

Cosa devi fare

Controllare l'estratto conto contributivo negli anni successivi per verificare che i periodi risultino accreditati come richiesto.

Attenzione

L'aspettativa è non retribuita: comporta la sospensione della retribuzione per tutta la durata del mandato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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