Testo normativo
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. (1) 6
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1985, n. 816 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge".
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 25 gennaio 1986 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Consiglieri e assessori: permessi per andare alle sedute
Se sei consigliere comunale o provinciale puoi assentarti dal lavoro per le sedute **senza perdere lo stipendio**. Sindaci e assessori hanno anche almeno trenta ore al mese di permesso non pagato. Devi comunicarlo e conservare le attestazioni di presenza.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i lavoratori eletti alla carica di **consigliere comunale o provinciale** che non chiedano l'aspettativa sono, a loro richiesta, **autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione**. Prevede che i lavoratori eletti alla carica di **sindaco o assessore comunale**, ovvero di presidente di giunta provinciale o assessore provinciale, abbiano diritto **anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili**.
Cosa significa
È il complemento pratico dell'articolo 31: non tutti gli amministratori locali lasciano il lavoro, anzi la maggioranza continua a lavorare e amministra nei ritagli. Questo articolo rende possibile quel doppio ruolo. Due regimi distinti. Per i **consiglieri**: assenza retribuita per il tempo strettamente necessario al mandato — le sedute del consiglio e delle commissioni — quindi senza perdita di stipendio. Per **sindaci e assessori**, che hanno una funzione esecutiva e continuativa: gli stessi permessi retribuiti e **in più** almeno trenta ore mensili non retribuite. La formula «tempo strettamente necessario» è il limite: copre la partecipazione agli organi, non ogni attività politica. Va aggiunto che la materia degli amministratori locali è oggi disciplinata anche dal testo unico degli enti locali, che contiene previsioni più dettagliate e in parte più favorevoli: questo sito non lo ha ancora in archivio.
A chi si applica
Ai lavoratori eletti consiglieri comunali o provinciali, sindaci, assessori comunali, presidenti di giunta provinciale e assessori provinciali.
Quando si applica
Per tutta la durata del mandato.
Cosa puoi fare
Comunicare per iscritto al datore l'elezione e le date delle sedute, chiedendo l'autorizzazione ad assentarsi. Conservare le attestazioni di presenza rilasciate dall'ente: sono la giustificazione dell'assenza.
Termini
Almeno trenta ore mensili di permessi non retribuiti per sindaci e assessori, in aggiunta alle assenze retribuite.
Attenzione
Per il quadro completo dei permessi degli amministratori locali il riferimento oggi è il testo unico degli enti locali, che integra questo articolo. Qui trovi il principio, non tutte le previsioni applicabili.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.