Spiegazione — non è il testo di legge
Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva
Cosa significa
La Costituzione riconosce il diritto di sciopero e stabilisce che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È un diritto individuale che si esercita in forma collettiva: la decisione di aderire resta della singola persona. L'astensione non è un inadempimento contrattuale; comporta però la perdita della retribuzione per le ore non lavorate.
Chi lo tutela
Il fondamento è costituzionale. Nei servizi pubblici essenziali la materia è regolata da una legge apposita, con una Commissione di garanzia che vigila e con regole concordate settore per settore.
Come si esercita
Aderendo a un'astensione proclamata. Nei servizi pubblici essenziali la proclamazione deve rispettare regole di preavviso, di durata e di prestazioni indispensabili da garantire comunque agli utenti.
Cosa fare se viene negato
Comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o a punire l'esercizio del diritto rientrano fra le condotte antisindacali, per le quali lo Statuto dei lavoratori prevede un procedimento davanti al giudice su ricorso delle organizzazioni sindacali.
Termini
Nei servizi pubblici essenziali la legge impone un termine minimo di preavviso e limiti di durata per la prima azione; i termini esatti e le prestazioni indispensabili dipendono dal settore e dagli accordi applicabili. Vanno verificati caso per caso.
Costi
Nessun costo per aderire. Le ore di astensione non sono retribuite.
Eccezioni e limiti
Alcune categorie hanno regole speciali (militari, forze di polizia). Nei servizi essenziali l'autorità può adottare provvedimenti di precettazione nei casi previsti dalla legge. Sciopero e assenza ingiustificata sono cose diverse: la differenza sta nell'adesione a un'astensione regolarmente proclamata.
Su quali norme si fonda
Qui sotto il testo ufficiale. Se la spiegazione e la norma sembrano dire cose diverse, fa fede la norma.
- Costituzione · Art. 39
- Costituzione · Art. 40
- L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori · Art. 28
- L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali · La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
- L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali · Art. 2
- L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali · Art. 8
- L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali · Art. 13
Scheda redazionale, ultimo controllo 6 settembre 2026. · Segnala un errore