Testo normativo
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Permessi retribuiti per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali
Chi fa parte degli organi direttivi provinciali o nazionali di un sindacato ha diritto a permessi **pagati** per partecipare alle riunioni. Quanti, lo dice il contratto collettivo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i componenti degli organi direttivi **provinciali e nazionali** delle associazioni sindacali indicate dall'articolo 19 hanno diritto a **permessi retribuiti**, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.
Cosa significa
Completa il quadro dei permessi con un livello ulteriore: gli articoli 23 e 24 riguardano i dirigenti **aziendali**, questo riguarda chi siede negli organi direttivi provinciali e nazionali. La differenza con l'articolo 24 è che qui i permessi sono **retribuiti**, perché la partecipazione agli organi direttivi è considerata parte dell'assetto della rappresentanza e non attività esterna. La misura non è fissata dalla legge ma rinviata ai contratti collettivi, quindi il documento da consultare è il contratto applicato. È il completamento di una struttura coerente: perché una rappresentanza aziendale abbia senso serve un'organizzazione sopra di essa, e perché quella funzioni servono persone che possano parteciparvi senza rimetterci lo stipendio.
A chi si applica
Ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle associazioni sindacali indicate dall'articolo 19.
Quando si applica
Per la partecipazione alle riunioni di quegli organi.
Cosa puoi fare
La misura dei permessi è stabilita dai contratti collettivi: il contratto applicato è il documento da cui ricavarla.
Attenzione
Il diritto riguarda i componenti degli organi direttivi, non ogni iscritto o attivista dell'organizzazione a livello provinciale o nazionale.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.