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DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Testo normativo

(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonche' nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unita' produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
11 giugno 1970 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quando due rappresentanze si uniscono, i permessi si sommano

In parole semplici

Se più sigle sindacali si uniscono in una rappresentanza sola, i permessi e le tutele restano quelli che spetterebbero a ciascuna: unirsi non fa perdere niente.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, quando le rappresentanze sindacali aziendali si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni indicate dall'articolo 19, e nell'ipotesi di **fusione** di più rappresentanze, i limiti numerici dei dirigenti con permessi retribuiti fissati dall'articolo 23 **si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni unitariamente rappresentate** nell'unità produttiva. Prevede una regola corrispondente per i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti quando la formazione di rappresentanze unitarie consegua alla fusione delle associazioni.

Cosa significa

È una norma tecnica con un effetto di principio. Quando più sigle si uniscono in una rappresentanza sola, i permessi e le tutele non si riducono al contingente di una: restano quelli che spetterebbero a ciascuna. Detto altrimenti, **unirsi non costa**. Senza questa previsione l'unità sindacale sarebbe stata penalizzata dalla legge stessa, perché una rappresentanza unitaria avrebbe avuto meno risorse di due separate, e il calcolo di convenienza avrebbe spinto verso la frammentazione. È una scelta legislativa in favore dell'unità, e vale la pena notarla perché è il tipo di dettaglio che orienta i comportamenti senza dichiararlo.

A chi si applica

Alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito di più associazioni, o risultanti da fusione.

Quando si applica

Al momento della costituzione o della fusione delle rappresentanze.

Attenzione

L'articolo rinvia alle lettere a) e b) dell'articolo 19 nel testo originario: la lettera a) è stata abrogata dal referendum del 1995, quindi il richiamo va letto tenendo conto di quell'abrogazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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