Testo normativo
(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonche' nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unita' produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quando due rappresentanze si uniscono, i permessi si sommano
Se più sigle sindacali si uniscono in una rappresentanza sola, i permessi e le tutele restano quelli che spetterebbero a ciascuna: unirsi non fa perdere niente.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, quando le rappresentanze sindacali aziendali si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni indicate dall'articolo 19, e nell'ipotesi di **fusione** di più rappresentanze, i limiti numerici dei dirigenti con permessi retribuiti fissati dall'articolo 23 **si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni unitariamente rappresentate** nell'unità produttiva. Prevede una regola corrispondente per i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti quando la formazione di rappresentanze unitarie consegua alla fusione delle associazioni.
Cosa significa
È una norma tecnica con un effetto di principio. Quando più sigle si uniscono in una rappresentanza sola, i permessi e le tutele non si riducono al contingente di una: restano quelli che spetterebbero a ciascuna. Detto altrimenti, **unirsi non costa**. Senza questa previsione l'unità sindacale sarebbe stata penalizzata dalla legge stessa, perché una rappresentanza unitaria avrebbe avuto meno risorse di due separate, e il calcolo di convenienza avrebbe spinto verso la frammentazione. È una scelta legislativa in favore dell'unità, e vale la pena notarla perché è il tipo di dettaglio che orienta i comportamenti senza dichiararlo.
A chi si applica
Alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito di più associazioni, o risultanti da fusione.
Quando si applica
Al momento della costituzione o della fusione delle rappresentanze.
Attenzione
L'articolo rinvia alle lettere a) e b) dell'articolo 19 nel testo originario: la lettera a) è stata abrogata dal referendum del 1995, quindi il richiamo va letto tenendo conto di quell'abrogazione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.