Testo normativo
(Contributi sindacali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Confronto con la versione precedente (11 agosto 1991):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziendeCOMMA nelleABROGATO qualiDAL ilD.P.R. rapporto28 diLUGLIO lavoro1995, nonN. e313 regolatoA daSEGUITO contrattiDI collettivi,REFERENDUM ilPOPOLARE. lavoratoreCOMMA haABROGATO dirittoDAL diD.P.R. chiedere28 ilLUGLIO versamento1995, delN. contributo313 sindacaleA all'associazioneSEGUITO daDI luiREFERENDUM indicata.POPOLARE.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 27 settembre 1995 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro si può
Puoi parlare di sindacato ai colleghi e raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro, purché non si fermi il lavoro. Fino al 1995 la quota sindacale la tratteneva l'azienda dalla busta paga: un referendum ha cancellato quell'obbligo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i lavoratori hanno diritto di **raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo** per le loro organizzazioni sindacali **all'interno dei luoghi di lavoro**, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. I commi successivi, che disciplinavano la trattenuta dei contributi sindacali sulla busta paga a cura del datore, sono stati abrogati nel 1995 a seguito di referendum popolare.
Cosa significa
Il comma superstite riconosce una cosa semplice e non ovvia: si può parlare di sindacato ai colleghi durante la giornata, e raccogliere adesioni, purché non si fermi il lavoro. Il limite — «senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività» — è reale e va rispettato, ma non consente al datore di vietare del tutto l'attività: consente di impedire che interrompa la produzione. La parte abrogata racconta invece un pezzo di storia utile: fino al 1995 il datore tratteneva i contributi sindacali dalla busta paga e li versava al sindacato; il referendum ha eliminato quell'obbligo di legge, e oggi la delega alla trattenuta si fonda su accordi e sul consenso del lavoratore. È un buon esempio di come un referendum abrogativo cambi la vita quotidiana senza che quasi nessuno se ne accorga.
A chi si applica
A tutti i lavoratori.
Quando si applica
All'interno dei luoghi di lavoro, durante il rapporto.
Cosa puoi fare
La trattenuta dei contributi sindacali in busta paga oggi presuppone una delega del lavoratore: è revocabile, e le modalità sono indicate nella delega stessa.
Attenzione
Il diritto incontra il limite del normale svolgimento dell'attività aziendale: il proselitismo non può tradursi in interruzione della prestazione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.