Testo normativo
(Contributi sindacali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 27 settembre 1995 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro si può
Puoi parlare di sindacato ai colleghi e raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro, purché non si fermi il lavoro. Fino al 1995 la quota sindacale la tratteneva l'azienda dalla busta paga: un referendum ha cancellato quell'obbligo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i lavoratori hanno diritto di **raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo** per le loro organizzazioni sindacali **all'interno dei luoghi di lavoro**, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. I commi successivi, che disciplinavano la trattenuta dei contributi sindacali sulla busta paga a cura del datore, sono stati abrogati nel 1995 a seguito di referendum popolare.
Cosa significa
Il comma superstite riconosce una cosa semplice e non ovvia: si può parlare di sindacato ai colleghi durante la giornata, e raccogliere adesioni, purché non si fermi il lavoro. Il limite — «senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività» — è reale e va rispettato, ma non consente al datore di vietare del tutto l'attività: consente di impedire che interrompa la produzione. La parte abrogata racconta invece un pezzo di storia utile: fino al 1995 il datore tratteneva i contributi sindacali dalla busta paga e li versava al sindacato; il referendum ha eliminato quell'obbligo di legge, e oggi la delega alla trattenuta si fonda su accordi e sul consenso del lavoratore. È un buon esempio di come un referendum abrogativo cambi la vita quotidiana senza che quasi nessuno se ne accorga.
A chi si applica
A tutti i lavoratori.
Quando si applica
All'interno dei luoghi di lavoro, durante il rapporto.
Cosa puoi fare
La trattenuta dei contributi sindacali in busta paga oggi presuppone una delega del lavoratore: è revocabile, e le modalità sono indicate nella delega stessa.
Attenzione
Il diritto incontra il limite del normale svolgimento dell'attività aziendale: il proselitismo non può tradursi in interruzione della prestazione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.