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DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Testo normativo

(Contributi sindacali)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
27 settembre 1995 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro si può

In parole semplici

Puoi parlare di sindacato ai colleghi e raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro, purché non si fermi il lavoro. Fino al 1995 la quota sindacale la tratteneva l'azienda dalla busta paga: un referendum ha cancellato quell'obbligo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i lavoratori hanno diritto di **raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo** per le loro organizzazioni sindacali **all'interno dei luoghi di lavoro**, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. I commi successivi, che disciplinavano la trattenuta dei contributi sindacali sulla busta paga a cura del datore, sono stati abrogati nel 1995 a seguito di referendum popolare.

Cosa significa

Il comma superstite riconosce una cosa semplice e non ovvia: si può parlare di sindacato ai colleghi durante la giornata, e raccogliere adesioni, purché non si fermi il lavoro. Il limite — «senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività» — è reale e va rispettato, ma non consente al datore di vietare del tutto l'attività: consente di impedire che interrompa la produzione. La parte abrogata racconta invece un pezzo di storia utile: fino al 1995 il datore tratteneva i contributi sindacali dalla busta paga e li versava al sindacato; il referendum ha eliminato quell'obbligo di legge, e oggi la delega alla trattenuta si fonda su accordi e sul consenso del lavoratore. È un buon esempio di come un referendum abrogativo cambi la vita quotidiana senza che quasi nessuno se ne accorga.

A chi si applica

A tutti i lavoratori.

Quando si applica

All'interno dei luoghi di lavoro, durante il rapporto.

Cosa puoi fare

La trattenuta dei contributi sindacali in busta paga oggi presuppone una delega del lavoratore: è revocabile, e le modalità sono indicate nella delega stessa.

Attenzione

Il diritto incontra il limite del normale svolgimento dell'attività aziendale: il proselitismo non può tradursi in interruzione della prestazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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