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DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Testo normativo

(Contributi sindacali)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 11 giugno 1970 al 11 agosto 1991. Vai al testo vigente oggi.

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
11 giugno 1970 al 11 agosto 1991
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro si può

In parole semplici

Puoi parlare di sindacato ai colleghi e raccogliere iscrizioni sul posto di lavoro, purché non si fermi il lavoro. Fino al 1995 la quota sindacale la tratteneva l'azienda dalla busta paga: un referendum ha cancellato quell'obbligo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i lavoratori hanno diritto di **raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo** per le loro organizzazioni sindacali **all'interno dei luoghi di lavoro**, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. I commi successivi, che disciplinavano la trattenuta dei contributi sindacali sulla busta paga a cura del datore, sono stati abrogati nel 1995 a seguito di referendum popolare.

Cosa significa

Il comma superstite riconosce una cosa semplice e non ovvia: si può parlare di sindacato ai colleghi durante la giornata, e raccogliere adesioni, purché non si fermi il lavoro. Il limite — «senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività» — è reale e va rispettato, ma non consente al datore di vietare del tutto l'attività: consente di impedire che interrompa la produzione. La parte abrogata racconta invece un pezzo di storia utile: fino al 1995 il datore tratteneva i contributi sindacali dalla busta paga e li versava al sindacato; il referendum ha eliminato quell'obbligo di legge, e oggi la delega alla trattenuta si fonda su accordi e sul consenso del lavoratore. È un buon esempio di come un referendum abrogativo cambi la vita quotidiana senza che quasi nessuno se ne accorga.

A chi si applica

A tutti i lavoratori.

Quando si applica

All'interno dei luoghi di lavoro, durante il rapporto.

Cosa puoi fare

La trattenuta dei contributi sindacali in busta paga oggi presuppone una delega del lavoratore: è revocabile, e le modalità sono indicate nella delega stessa.

Attenzione

Il diritto incontra il limite del normale svolgimento dell'attività aziendale: il proselitismo non può tradursi in interruzione della prestazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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