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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 20 aprile 2013 al 23 giugno 2016. Vai al testo vigente oggi.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
20 aprile 2013 al 23 giugno 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La carta dei servizi, cioè gli standard che l'ente si è impegnato a rispettare

In parole semplici

Chi gestisce un servizio pubblico — acqua, rifiuti, trasporti — deve pubblicare la **carta dei servizi**, cioè gli standard che si impegna a rispettare, e quanto costa il servizio nel tempo. Se vuoi reclamare, parti da lì: quegli impegni li ha scritti lui.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici**. Prevede che, individuati i servizi erogati agli utenti finali e intermedi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblichino **i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo**. La lettera b) del comma 2 è stata abrogata dal D.Lgs. 97/2016.

Cosa significa

La carta dei servizi è un documento poco letto e molto utile: è **l'impegno che l'ente o il gestore prende su di sé** — tempi di risposta, standard di qualità, modalità di reclamo, indennizzi eventuali. Non è pubblicità: è il metro con cui misurare la prestazione ricevuta, e chi contesta un disservizio parte da lì, perché lo standard non è stato fissato da lui ma da chi eroga il servizio. L'obbligo riguarda **anche i gestori di pubblici servizi**, quindi non solo l'amministrazione ma i soggetti, spesso privati, che gestiscono acqua, rifiuti, trasporti, illuminazione. La seconda parte — **i costi contabilizzati e il loro andamento nel tempo** — aggiunge la dimensione che rende possibile il confronto: non solo quanto costa un servizio oggi, ma come è cambiato. È il dato con cui si verifica se a un aumento di tariffa corrisponde un aumento di costi o di qualità.

A chi si applica

A tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi.

Quando si applica

In via continuativa, con aggiornamento nel tempo dei costi contabilizzati.

Cosa puoi fare

Prima di reclamare per un disservizio, cercare **la carta dei servizi** del gestore: contiene gli standard che si è impegnato a rispettare ed è la base del reclamo. Se non è pubblicata, si può chiederla con **accesso civico semplice**.

Attenzione

La carta dei servizi vincola il gestore agli standard che dichiara, ma le conseguenze del mancato rispetto dipendono dalla carta stessa e dalla disciplina di settore. Questa scheda descrive l'obbligo di pubblicazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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