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Testo normativo

Art. 33

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni

pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi

prestazioni professionali

e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamentì

, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamentì

, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Da dove viene questo testo
Atto
<em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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