Testo normativo
Art. 33
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi
prestazioni professionali
e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamentì
, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamentì
, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
- Atto
- <em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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