Testo normativo
Art. 31
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I rilievi della Corte dei conti vanno pubblicati anche quando l'ente non li accetta
I rilievi della Corte dei conti — cioè le critiche che riceve un ente sulla sua gestione — vanno pubblicati **anche se l'ente non è d'accordo e non li ha accettati**. È il punto: chi viene controllato non può decidere quali critiche far sapere.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione**, con indicazione in forma anonima degli eventuali dati personali; e che pubblicano inoltre **la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile** al bilancio di previsione, alle sue variazioni e al conto consuntivo, **nonché tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti** riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e dei loro uffici.
Cosa significa
Tre parole reggono l'articolo: **«ancorché non recepiti»**. Significa che l'ente deve pubblicare i rilievi della Corte dei conti **anche quando non è d'accordo e non li ha accolti**. Senza quella formula l'obbligo sarebbe stato svuotato in modo naturale e senza bisogno di malafede: si pubblica ciò che si è accettato, il resto è «superato», «contestato», «in discussione». La legge invece ha stabilito che il giudizio critico va reso pubblico **insieme al fatto che l'ente lo respinge**, lasciando al cittadino la valutazione. È lo stesso principio che regge tutto il decreto — chi è controllato non decide che cosa del controllo si può sapere — ed è la ragione per cui questo articolo è uno dei più utili a chi vuole capire come funziona davvero un ente. Accanto ai rilievi vanno pubblicate le relazioni dei revisori sui bilanci e gli atti degli organismi di valutazione: insieme sono il fascicolo di chi guarda l'ente dall'esterno.
A chi si applica
A tutte le pubbliche amministrazioni.
Quando si applica
Al momento dell'adozione degli atti e delle relazioni indicate.
Cosa puoi fare
Cercare «Amministrazione trasparente» → «Controlli e rilievi sull'amministrazione». L'assenza dei rilievi della Corte dei conti è una violazione anche quando l'ente sostiene di non averli condivisi: si può chiedere con **accesso civico semplice**.
Attenzione
L'articolo impone la pubblicazione dei rilievi, non stabilisce che siano fondati: il rilievo è la posizione della Corte dei conti, e l'ente può averne una diversa. Questa scheda descrive l'obbligo, non valuta il merito dei rilievi.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.