Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quali immobili ha l'ente, e quanto paga o incassa d'affitto

In parole semplici

Ogni ente deve dire online quali immobili possiede, quali ne usa pagando un affitto, e **quanto paga o incassa**. È il dato con cui si scopre se un Comune affitta i suoi locali per due lire o ne paga altri a peso d'oro.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti**.

Cosa significa

Una riga sola, e apre una delle porte più utili del decreto. La distinzione fra immobili **posseduti** e **detenuti** non è pedanteria: i primi sono di proprietà dell'ente, i secondi li usa pagando un affitto a qualcun altro. E la seconda metà — **i canoni versati o percepiti** — è ciò che rende il dato verificabile invece che decorativo. Con questi due elementi si può controllare se un ente che possiede immobili sfitti ne stia contemporaneamente affittando altri, a quanto affitti i propri, e se i canoni percepiti siano in linea con i valori di mercato. Sono le domande da cui nascono le inchieste sugli «affitti d'oro», in entrambe le direzioni: l'ente che paga troppo e l'ente che concede a troppo poco. Il rinvio all'articolo 9-bis significa che, dove il dato è già in una banca dati nazionale, l'obbligo si assolve con il collegamento a quella.

A chi si applica

A tutte le pubbliche amministrazioni.

Quando si applica

In via continuativa, con l'aggiornamento previsto dagli obblighi di pubblicazione.

Cosa puoi fare

Consultare «Amministrazione trasparente» → «Beni immobili e gestione patrimonio». Se mancano i canoni, l'obbligo è adempiuto solo a metà: si può chiedere l'integrazione con **accesso civico semplice**.

Attenzione

L'articolo impone la pubblicazione dei dati identificativi e dei canoni, non la valutazione della congruità del canone, che richiede un confronto con i valori di mercato non ricavabile da questa pubblicazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Segnala un errore in questa pagina