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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 29

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il bilancio del tuo Comune, entro trenta giorni e in un formato che puoi riusare

In parole semplici

Il bilancio del tuo Comune — quello che dice dove vanno i soldi — deve stare online **entro trenta giorni** da quando viene approvato, in una versione comprensibile con i grafici, e con entrate e spese in un file che si può scaricare e rielaborare, non solo un PDF da guardare. Se non c'è, puoi chiederlo con l'accesso civico.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni **pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione**, e che i dati devono essere presentati **in forma sintetica, aggregata e semplificata**, anche mediante rappresentazioni grafiche, per garantirne accessibilità e comprensibilità. Prevede che le amministrazioni rendano accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa **in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo**, attraverso un portale unico e secondo uno schema standard definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Stabilisce infine la pubblicazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Cosa significa

Il bilancio è il documento che dice cosa un ente farà davvero, al di là dei programmi: dove mette i soldi e dove non li mette. Questo articolo lo rende consultabile con tre requisiti che vale la pena distinguere. **Il tempo:** trenta giorni dall'adozione, non «appena possibile» — quindi un bilancio approvato e non pubblicato dopo un mese è un obbligo violato, verificabile da chiunque guardando le due date. **La forma comprensibile:** la legge chiede espressamente una versione **sintetica, aggregata e semplificata**, con grafici. È il riconoscimento che pubblicare seicento pagine di prospetti contabili non è trasparenza, perché la comprensibilità fa parte dell'obbligo. **Il formato aperto:** entrate e spese devono essere in formato tabellare esportabile e **riutilizzabile**. È la differenza fra un PDF, che si può solo guardare, e un file che si può sommare, confrontare fra Comuni e ricalcolare. Chi vuole controllare un ente parte da qui, e la mancanza del formato aperto è essa stessa una violazione.

A chi si applica

A tutte le pubbliche amministrazioni, e a chi voglia consultare i conti di un ente.

Quando si applica

Dall'adozione del bilancio preventivo o del conto consuntivo.

Cosa puoi fare

Cercare la sezione «Amministrazione trasparente» → «Bilanci» del sito dell'ente. Se il bilancio manca, o è pubblicato solo come PDF non riutilizzabile, o è stato adottato da più di trenta giorni senza essere pubblicato, si può presentare **accesso civico semplice** ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Termini

Trenta giorni dall'adozione del documento.

Attenzione

L'obbligo riguarda la pubblicazione, non il contenuto delle scelte di bilancio. Questa scheda descrive che cosa deve essere pubblicato e in che forma, non come si legge un bilancio: per quello c'è la pagina «Leggere un documento pubblico».

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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