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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 20 aprile 2013 al 23 giugno 2016. Vai al testo vigente oggi.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
20 aprile 2013 al 23 giugno 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quali immobili ha l'ente, e quanto paga o incassa d'affitto

In parole semplici

Ogni ente deve dire online quali immobili possiede, quali ne usa pagando un affitto, e **quanto paga o incassa**. È il dato con cui si scopre se un Comune affitta i suoi locali per due lire o ne paga altri a peso d'oro.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti**.

Cosa significa

Una riga sola, e apre una delle porte più utili del decreto. La distinzione fra immobili **posseduti** e **detenuti** non è pedanteria: i primi sono di proprietà dell'ente, i secondi li usa pagando un affitto a qualcun altro. E la seconda metà — **i canoni versati o percepiti** — è ciò che rende il dato verificabile invece che decorativo. Con questi due elementi si può controllare se un ente che possiede immobili sfitti ne stia contemporaneamente affittando altri, a quanto affitti i propri, e se i canoni percepiti siano in linea con i valori di mercato. Sono le domande da cui nascono le inchieste sugli «affitti d'oro», in entrambe le direzioni: l'ente che paga troppo e l'ente che concede a troppo poco. Il rinvio all'articolo 9-bis significa che, dove il dato è già in una banca dati nazionale, l'obbligo si assolve con il collegamento a quella.

A chi si applica

A tutte le pubbliche amministrazioni.

Quando si applica

In via continuativa, con l'aggiornamento previsto dagli obblighi di pubblicazione.

Cosa puoi fare

Consultare «Amministrazione trasparente» → «Beni immobili e gestione patrimonio». Se mancano i canoni, l'obbligo è adempiuto solo a metà: si può chiedere l'integrazione con **accesso civico semplice**.

Attenzione

L'articolo impone la pubblicazione dei dati identificativi e dei canoni, non la valutazione della congruità del canone, che richiede un confronto con i valori di mercato non ricavabile da questa pubblicazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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