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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per l'avviamento commerciale)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

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Confronto con la versione precedente (10 aprile 1985):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

AlleNei scadenzecontratti di cuilocazione alledi lettereimmobili a),adibiti b)ad euso c)diverso dell'articoloda 67,quello prorogatedi dalabitazione, decreto-leggedi 23cui gennaioagli 1982,articoli n.67 9,e convertito71 indella presente legge, conil modificazioni,locatore dallacomunica, leggemediante 25raccomandata marzocon 1982,avviso n.di 94,ricevimento eda dallainviarsi leggeentro 25il luglio28 1984,febbraio n.1987, 377,se eed a quelle diquali cuicondizioni all'articolointende 71,proseguire illa conduttorelocazione haovvero dirittole alcondizioni rinnovoofferte delda contrattoterzi per i periodila dilocazione cuidell'immobile. all'articoloL'obbligo 27,ricorre fermoanche restandoquando il dispostolocatore dell'articolonon 34,intende sullaproseguire basenella dilocazione unper canonei determinatomotivi rivalutando,indicati conall'articolo le29. variazioni,Tale accertateobbligo dell'ISTAT,non dell'indicericorre deiquando prezziil conduttore abbia comunicato al consumolocatore perche lenon famiglieintende rinnovare la locazione e nei casi di operaicessazione eddel impiegati,rapporto ilper canoneinadempimento inizialeo recesso del conduttore o quelloqualora pattuitosia in occasionecorso diuna intervenutodelle rinnovoprocedure delpreviste contratto.dal Qualoraregio ladecreto determinazione16 delmarzo canone1942, inizialen. non267, siae possibile,successive simodificazioni, faa riferimentocarico del conduttore medesimo. Il conduttore deve rendere noto al canonelocatore, corrispostoentro allatrenta datagiorni deldalla 31comunicazione dicembredi 1973.cui Ilal nuovoprimo canonecomma, nonse potra'intende comunqueproseguire esserela inferiorelocazione aalle quellonuove gia'condizioni. corrispostoIl alconduttore momentoha dell'entratadiritto indi vigoreprelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della leggecomunicazione di conversionecui delal decreto-leggeprimo 7comma, febbraiooffre 1985,condizioni n.uguali 12.a Aquelle partirecomunicategli dal secondolocatore.Egli annoconserva deltale periododiritto anche nell'ipotesi di rinnovocui ilal canonequarto puo'comma esseredell'articolo aggiornato40. annualmenteIl nellaconduttore, misurase delnon 75accetta perle centocondizioni dellaofferte variazione,dal accertatalocatore dall'ISTAT,ovvero dell'indicenon deiesercita prezzila alprelazione, consumoha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita', ovvero a trenta per le famiglielocazioni dicon operaidestinazione ealberghiera, didel impiegaticanone verificatasirichiesto nell'annodal precedente.locatore Ilod locatoreofferto hadal facolta'terzo. diSe il locatore non rinnovareintende proseguire nella locazione il contrattoconduttore puo', entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di locazionequesta, qualorase abbiadovuta, ladalla necessita'scadenza del termine di riottenerecui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la disponibilita'durata dell'immobiledel contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per unouna deisomma motivipari indicatia dall'articolo12 29;mensilita' indel talcanone casoofferto. Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e' dovuto ildovuta compensol'indennita' per la perdita dell'avviamentol'avviamento commerciale nella misura di 18,24 mensilita', ovvero 21di mensilita'30 per le locazioni con destinazione alberghiera, sulladel basecanone offerto ai sensi del comma precedente. In mancanza dell'offerta del nuovo canone correnteda parte del conduttore nonche' nei casi di mercatorilascio dell'immobile per i localimotivi aventidi lecui stesseall'articolo caratteristiche.29 Ilsalvo compensoquelli dovutodi cui al primo comma, lettera a), e' complessivamentedovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21,21 mensilita', ovvero 28di mensilita'25 per le locazioni con destinazione alberghiera, neidel casicanone corrente di cuimercato alper secondoi commalocali dell'articoloaventi 34.le Qualorastesse ilcaratteristiche. rilascioIn dell'immobilecaso siadi avvenutorilascio dell'immobile per i motivi di cui allaall'articolo 29, primo comma, lettera a)a), della primopredetta commaindennita' dell'articoloe' 29,calcolata ilcon compensoriferimento dovutoal canone corrisposto. L'indennita' dovuta e' complessivamente di 18,24 mensilita', ovvero 21di mensilita'32 per le locazioni alberghiere,con sulladestinazione basealberghiera, delnei canonecasi corrisposto.di cui al secondo comma dell'articolo 34. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui alai precedenteprecedenti comma.commi (5)sesto, 8ottavo e nono. Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto". ----------------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che"Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il presente articolo).

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto". -------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che"Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il presente articolo).

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
8 febbraio 1987 al 5 giugno 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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