Testo normativo
Art. 69
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per
l'avviamento commerciale)
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente
legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali
condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni
offerte da terzi per la locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al
locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di
cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o
qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del
conduttore medesimo.
Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la
locazione alle nuove condizioni.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre
condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva
tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo
40.
Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore
ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a
24 mensilita', ovvero a trenta per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.
Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore
puo', entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in
mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al
primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire,
all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza
assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12
mensilita' del canone offerto.
Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base
delle condizioni offerte, al conduttore e' dovuta l'indennita' per
l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30
per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai
sensi del comma precedente.
In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore
nonche' nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui
all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e'
dovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21
mensilita', ovvero di 25 per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i
motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta
indennita' e' calcolata con riferimento al canone corrisposto.
L'indennita' dovuta e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di
32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al
secondo comma dell'articolo 34.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e'
condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai
precedenti commi sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del
presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
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Note di aggiornamento della fonte (44 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in
G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio
1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di
recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che
l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia
determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con
l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .],
escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno
effetto dal 31 gennaio 1985".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che "Le
disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano
anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23
aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis,
9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12,
convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il
presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n.
242 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 69 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella
parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere
al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre
quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della
pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione
economica dell'immobile".
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 5 giugno 1992 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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