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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 69

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per

l'avviamento commerciale)

Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da

quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente

legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di

ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali

condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni

offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire

nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al

locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di

cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o

qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del

conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni

dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la

locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni

dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre

condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva

tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo

40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore

ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a

24 mensilita', ovvero a trenta per le locazioni con destinazione

alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore

puo', entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in

mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al

primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire,

all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza

assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12

mensilita' del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base

delle condizioni offerte, al conduttore e' dovuta l'indennita' per

l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30

per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai

sensi del comma precedente.

In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore

nonche' nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui

all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e'

dovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21

mensilita', ovvero di 25 per le locazioni con destinazione

alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le

stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i

motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta

indennita' e' calcolata con riferimento al canone corrisposto.

L'indennita' dovuta e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di

32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al

secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e'

condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai

precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del

presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

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Note di aggiornamento della fonte (44 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in

G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,

legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio

1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30

gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo

1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di

recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa

legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'

di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei

parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che

l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia

determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali

aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo

canone corrisposto".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con

modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con

l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .],

escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno

effetto dal 31 gennaio 1985".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che "Le

disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano

anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto".

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23

aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha

dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis,

9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12,

convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il

presente articolo).

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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n.

242 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 69 della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella

parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere

al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre

quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della

pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione

economica dell'immobile".

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
5 giugno 1992 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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