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Testo normativo

(Aumenti del canone)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti: 1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; 2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
30 luglio 1978 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
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(Aumenti del canone) — L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani — Cittadino Informato