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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per l'avviamento commerciale)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 10 aprile 1985 al 8 febbraio 1987. Vai al testo vigente oggi.

Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dell'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973. Il nuovo canone non potra' comunque essere inferiore a quello gia' corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12. A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone puo' essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il locatore ha facolta' di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore e' dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto e' complessivamente di 21, ovvero 28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al precedente comma. (5) 8

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto". --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che"Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il presente articolo).

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
10 aprile 1985 al 8 febbraio 1987
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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