Testo normativo
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per l'avviamento commerciale)
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
Confronto con la versione precedente (13 ottobre 1983):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Alle scadenze di cui alle lettere a) b) e) dell'articolo 67 e a quelle di cui all'articolo 71, il locatore deve comunicare,La medianteCorte raccomandatacostituzionale, con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile. L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione esentenza nei5-6 casiottobre di1983, cessazionen. del300 rapporto(in perG.U. inadempimento1a os.s. recesso12/10/1983, deln. conduttore281) oha qualoradichiarato sial'illegittimita' incostituzionale corso"del unacombinato delledisposto proceduredell'art. previste69, dalsettimo regiocomma, decretolegge 1627 marzoluglio 1942,1978, n. 267,392, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo. Tale obbligodell'art. non73 ricorrestessa inoltrelegge quando27 illuglio locatore1978, nonn. intende392 procedere(quale almodificato rinnovodall'art. della1 locazionebis perdecreto ilegge motivi30 indicatigennaio all'articolo1979, 29.n.21, Ilconvertito conduttorecon devemodificazioni renderenella notolegge al31 locatore,marzo entro1979, trentan. giorni93), dallanella comunicazioneparte diin cui al primo comma, se intende proseguire la- locazionerelativamente alle nuove condizioni. Il conduttore ha dirittoipotesi di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazionerecesso didel cuilocatore aldai primocontratti comma,disciplinati offredall'art. condizioni67 ugualistessa alegge quelle27 comunicategliluglio dal1978, locatore.n. Egli392, conservamotivate talecon dirittola anchesopravvenuta nell'ipotesinecessita' di cui al quarto comma dell'articolo 40. Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, haadibire dirittol'immobile ad un compenso pari a 18 mensilita', ovvero a 21 per le locazioni conabitazione destinazionepropria alberghiera,o del canone richiestoconiuge dalo locatoredei odparenti offertoin dallinea terzo.retta Qualoraentro il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione,secondo algrado conduttore- e'prevede dovutache l'indennita' per avviamentol'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilita' per ledovuta locazionial conconduttore destinazionesia alberghieradeterminata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. 5 L'indennita' dovuta e' complessivamente di 21 ovvero di 28 mensilita' per lecaratteristiche, locazionianziche' con destinazione alberghiera nei casi di cui al secondo commariferimento dell'articoloall'ultimo 34.canone L'esecuzionecorrisposto". del--------------- provvedimentoAGGIORNAMENTO di(8) rilascioIl dell'immobileD.L. e'7 condizionatafebbraio dall'avvenuta1985, corresponsionen. dell'indennita'12, diconvertito, cuicon aimodificazioni, precedentidalla commiL. sesto5 eaprile settimo.1985, Pern. i118, contrattiha didisposto cui(con aglil'art. articoli1, 67comma e9-bis) 71che le"Le disposizioni del presentedecreto-legge articolo[. sono. sostitutive.], diescluse quelle degli articoli 34 e 40. --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n.di 300cui (inall'articolo G.U.2 1adello s.s.stesso 12/10/1983,decreto, n.hanno 281)effetto hadal dichiarato31 l'illegittimita'gennaio costituzionale1985". "delHa combinatoinoltre disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n.(con 392l'art. (quale1, modificatocomma dall'art.9-quinquies) 1che"Le bisdisposizioni decretodei leggeprecedenti 30commi gennaio9-bis, 1979,9-ter n.21,e convertito9-quater consi modificazioniapplicano nellaanche leggeai 31giudizi marzoin 1979,corso n.alla 93),data nelladi parteentrata in cui - relativamentevigore alledella ipotesilegge di recessoconversione del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27presente lugliodecreto". 1978,Successivamente n.la 392,Corte motivateCostituzionale, con la sopravvenutasentenza necessita'22 di- adibire23 l'immobileaprile ad1986, abitazionen. propria108 o(in delG.U. coniuge1a os.s. dei30/04/1986, parentin. in17), lineaha rettadichiarato entrol'illegittimita' ilcostituzionale secondodell'art. grado1, -commi prevede9 chebis, l'indennita'9 perter l'avviamentoe commerciale9 dovutaquater ale conduttore9 siaquinquies, determinatadel sullaD.L. base7 delfebbraio canone1985 correnten. di12, mercatoconvertito pernella iL. locali5 aventiaprile le1985 stessen. caratteristiche,118 anziche'(che conhanno riferimentosostituito all'ultimoil canonepresente corrisposto".articolo).
Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dell'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973. Il nuovo canone non potra' comunque essere inferiore a quello gia' corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12. A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone puo' essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il locatore ha facolta' di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore e' dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto e' complessivamente di 21, ovvero 28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al precedente comma. (5) 8
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AGGIORNAMENTO (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto". --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che"Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il presente articolo).
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 10 aprile 1985 al 8 febbraio 1987
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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