Testo normativo
Art. 64
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Comunicazione telefonica
1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 13 giugno 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il numero per l'assistenza non può costare più di una telefonata normale
Se hai un contratto con un'azienda e chiami per un problema, quel numero **non può costarti più di una telefonata normale**. I numeri a pagamento maggiorato per l'assistenza sono vietati. Resta solo il costo normale della chiamata secondo il tuo piano.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore **in merito al contratto concluso**, **il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base**, fermo restando il diritto dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per tali telefonate.
Cosa significa
Norma breve e concreta: **il servizio clienti non può essere un centro di ricavo.** Chi ha già stipulato un contratto e chiama per un problema, un reclamo, un'informazione su quel contratto, non deve pagare più di quanto costerebbe una normale telefonata. I numeri a tariffa maggiorata per l'assistenza sono esattamente ciò che la disposizione vieta, e la ragione è evidente una volta detta: far costare l'assistenza scoraggia i reclami, e scoraggiare i reclami vale denaro. Attenzione al perimetro: la norma riguarda le chiamate **relative al contratto già concluso**, non le linee commerciali per acquistare. E la seconda parte va letta senza illusioni: **resta il costo che l'operatore telefonico applica per la chiamata in sé** secondo il piano tariffario — quello che non può esserci è la maggiorazione a favore del professionista.
A chi si applica
A chi ha concluso un contratto con un professionista e lo contatta telefonicamente su quel contratto.
Quando si applica
Per le chiamate relative al contratto già concluso.
Cosa puoi fare
Se l'assistenza è raggiungibile solo su un numero a tariffa maggiorata, contestarlo richiamando questo articolo e chiedere un recapito a tariffa di base; la violazione può essere segnalata all'AGCM ai sensi dell'articolo 66.
Attenzione
Resta dovuto il costo ordinario della chiamata secondo il proprio piano tariffario: quello che la norma vieta è il sovrapprezzo. La disposizione riguarda i contatti sul contratto concluso, non le linee di vendita.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.