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Testo normativo

Art. 65

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Pagamenti supplementari

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
13 giugno 2014 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Le caselle già spuntate non valgono: quei soldi te li devono restituire

In parole semplici

Se durante l'acquisto ti hanno aggiunto qualcosa a pagamento **con la casella già spuntata** — un'assicurazione, un servizio, una spedizione più cara — quei soldi hai diritto a riaverli. Il consenso a pagare qualcosa in più devi darlo tu attivamente: non basta che tu non l'abbia tolto.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, **prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il suo consenso espresso per qualsiasi pagamento supplementare** oltre alla remunerazione concordata per l'obbligazione contrattuale principale. Prevede che, **se il professionista non ottiene il consenso espresso ma lo ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento**.

Cosa significa

È la norma contro le **caselle già spuntate**, e la sua forza sta nel rimedio: non una sanzione da chiedere a un'autorità, ma **il diritto immediato al rimborso**. Il meccanismo colpito è preciso e riconoscibile: l'assicurazione sul viaggio già selezionata, la spedizione prioritaria preimpostata, il servizio aggiuntivo attivo per default, l'iscrizione a un programma a pagamento che bisogna ricordarsi di togliere. Tutto ciò che si paga **perché non lo si è rifiutato** non è consentito: il consenso a un pagamento supplementare dev'essere **espresso**, cioè un atto positivo di chi compra. Il criterio è semplice e vale come verifica pratica: se togliendo quella voce si spende meno, quella voce doveva essere aggiunta da chi compra, non tolta. Da notare che la norma vale, per l'articolo 60, anche per i contratti di servizio e per le forniture di energia e contenuti digitali, non solo per la vendita di beni.

A chi si applica

A chi si è visto addebitare un importo ulteriore rispetto al prezzo principale concordato.

Quando si applica

Prima della conclusione del contratto o dell'offerta.

Cosa puoi fare

Chiedere il **rimborso** dell'importo supplementare addebitato senza consenso espresso: il diritto è previsto direttamente dalla norma e non richiede di dimostrare un danno.

Attenzione

La norma riguarda i pagamenti supplementari rispetto all'obbligazione principale, non il prezzo principale stesso. Questa scheda descrive la regola, non valuta un singolo processo d'acquisto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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