Testo normativo
Art. 63
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Passaggio del rischio
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 13 giugno 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il pacco perso durante la spedizione è un problema del venditore, non tuo
Se compri online e il pacco si perde o arriva rotto durante il viaggio, **il problema è del venditore, non tuo**: deve rispedirtelo o rimborsarti, e poi si rivarrà lui sul corriere. Il rischio passa a te solo quando il pacco ti arriva davvero in mano. Non devi inseguire il corriere: con lui non hai nessun contratto.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione, **il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui questi, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni**. Prevede che **il rischio si trasferisca invece già al momento della consegna al vettore quando il vettore sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista**, restando salvi i diritti del consumatore verso il vettore.
Cosa significa
È una delle norme più utili dell'intero capo e una delle meno conosciute. Chi compra online e non riceve il pacco — perso, rubato, distrutto in viaggio — si sente rispondere che «la merce è partita» e che il problema è del corriere. **Non è così.** Finché il bene non è materialmente nelle mani del destinatario, il rischio resta del venditore: se il pacco si perde, il venditore deve rispedire o rimborsare, e sarà lui a rivalersi sul corriere. Non spetta al cliente inseguire il vettore, con cui peraltro non ha alcun contratto. La parola chiave è **«entra materialmente in possesso»**: non basta che il tracking dica «consegnato», occorre la consegna effettiva al destinatario o a un terzo che lui ha designato — e il corriere non è quel terzo. L'eccezione del comma 2 è precisa e ristretta: vale solo quando **il vettore è stato scelto dal consumatore e quella scelta non era stata proposta dal professionista**. Scegliere un'opzione di spedizione dal menu del negozio non è «scegliere il vettore» in questo senso: le alternative le proponeva il venditore.
A chi si applica
A chi acquista beni da un professionista con spedizione a carico di quest'ultimo.
Quando si applica
Dalla spedizione fino alla consegna materiale al consumatore.
Quando non si applica
Non si applica quando il vettore è stato scelto dal consumatore senza che l'opzione fosse stata proposta dal professionista.
Cosa puoi fare
Se il pacco non arriva o arriva danneggiato, rivolgersi **al venditore** chiedendo nuova spedizione o rimborso: è lui a sopportare il rischio, non il compratore.
Attenzione
L'articolo riguarda la perdita o il danneggiamento per causa non imputabile al venditore. Se il tracking risulta «consegnato» ma la consegna non è avvenuta al destinatario o a un suo designato, la questione diventa di prova: conservare ogni comunicazione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.