Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Cambiare idea dopo un acquisto online o fuori dai locali commerciali»

Testo normativo

Art. 59-ter

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Definizioni).

1.

Ai fini della presente sezione si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 45, le seguenti:

a)

"interfaccia online": interfaccia online quale definita dall'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022;

b)

"stratificazione": tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.

55

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

«Stratificazione»: la parola che regola come le informazioni possono essere nascoste

In parole semplici

«Stratificazione» vuol dire che le informazioni importanti devono stare **in prima schermata** e le altre possono stare nei livelli successivi. Serve a evitare il muro di testo che nessuno legge. Ma resta un limite: se in fondo ci finisce un costo o un rischio serio, non è stratificare, è nascondere.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, ai fini della sezione, oltre alle definizioni dell'articolo 45 si applicano le seguenti: **«interfaccia online»**, quale definita dal regolamento europeo 2022/2065 sui servizi digitali; e **«stratificazione»**, definita come la **tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione, mentre le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori**.

Cosa significa

Due definizioni, ma la seconda è una piccola rivoluzione di metodo e conviene capirla. Il problema che risolve è noto a chiunque abbia aperto un conto online: le informazioni obbligatorie sono tante, e presentarle tutte insieme su uno schermo di telefono produce un muro di testo che **nessuno legge** — con il risultato paradossale che più informazione obbligatoria si impone, meno informazione arriva. La **stratificazione** è la risposta: si distingue fra ciò che è **fondamentale**, che deve stare nel primo livello, in evidenza, e ciò che è accessorio, che può stare nei livelli successivi purché resti accessibile. La legge riconosce quindi che la gerarchia visiva è parte dell'informazione, e non un dettaglio grafico. Il rovescio va detto: la stratificazione è legittima **solo** se ciò che finisce nei livelli accessori è davvero accessorio. Usarla per spostare al terzo tocco un costo o un rischio rilevante non è stratificare, è nascondere — e ricade negli obblighi degli articoli 59-quater e 59-decies.

A chi si applica

A chi acquista servizi finanziari a distanza e a chi predispone le interfacce di vendita.

Quando si applica

Ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026.

Cosa puoi fare

Prima di firmare online, aprire i livelli accessori: la stratificazione è ammessa, ma le informazioni restano tutte dovute.

Attenzione

La definizione non stabilisce da sola quali informazioni siano fondamentali: quelle stanno nell'articolo 59-quater e nella normativa di settore. Questa scheda descrive la nozione, non giudica una singola interfaccia.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Cambiare idea dopo un acquisto online o fuori dai locali commerciali»

Segnala un errore in questa pagina