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DirittoTorna a «Cambiare idea dopo un acquisto online o fuori dai locali commerciali»

Testo normativo

Art. 59-quater

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori).

1.

Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:

a)

l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce;

b)

l'indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;

c)

le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;

d)

se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e)

se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;

f)

una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

g)

il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo;

h)

se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;

i)

se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;

l)

se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;

m)

l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;

n)

qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;

o)

le modalità di pagamento e di esecuzione;

p)

qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;

q)

se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;

r)

l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;

s)

la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;

t)

eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;

u)

istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;

v)

qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;

z)

la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonchè la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;

aa)

se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;

bb)

l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

2.

Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.

3.

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.

4.

Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.

55

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cosa devono dirti prima di venderti un prodotto finanziario online

In parole semplici

Prima di farti firmare un prodotto finanziario online devono dirti chi sono, dove hanno sede, come raggiungerli davvero e dove mandare i reclami — e devono farlo **con anticipo**, non nella stessa schermata del «conferma». E ti devono lasciare un canale scritto, non solo un chatbot.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, **nella fase delle trattative e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato** da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista gli fornisce **in maniera chiara e comprensibile** una serie di informazioni, fra cui: **l'identità e l'attività principale del professionista**, e quelle del soggetto per conto del quale eventualmente agisce; **l'indirizzo geografico in cui è stabilito, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica** o gli altri mezzi di comunicazione offerti, che devono consentire di **contattarlo rapidamente e di intrattenere una corrispondenza scritta su supporto durevole**; le informazioni di contatto per **indirizzare i reclami**; e le ulteriori informazioni sul servizio finanziario, sul contratto a distanza e sui mezzi di ricorso previste dall'articolo, fra cui quelle sul diritto di recesso e sull'importo eventualmente dovuto per il servizio già prestato.

Cosa significa

È la lista che precede la firma, e la formula d'apertura non è di stile: **«nella fase delle trattative e comunque in tempo utile prima»**. Non basta quindi che le informazioni siano da qualche parte al momento del clic finale — devono arrivare **quando c'è ancora tempo per leggerle e per cambiare idea**, che è precisamente ciò che non accade quando il documento informativo compare nella stessa schermata della conferma. Il secondo punto riguarda i **recapiti**: non basta un modulo di contatto o un chatbot, servono mezzi che consentano di raggiungere rapidamente il professionista e di **tenere con lui una corrispondenza scritta conservabile**. È la condizione perché un reclamo lasci traccia, e chi ha provato a contestare un addebito a una piattaforma finanziaria sa quanto pesi. Va letto insieme all'articolo 59-sexies, che completa il quadro: **l'onere di provare che queste informazioni sono state date è del professionista**, non del cliente. E all'articolo 59-octies, per cui se le informazioni non arrivano il termine per recedere si allunga fino a dodici mesi e quattordici giorni.

A chi si applica

A chi acquista a distanza un servizio finanziario come consumatore.

Quando si applica

Nella fase delle trattative e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto.

Cosa puoi fare

Pretendere le informazioni **prima** della schermata di conferma e conservarle. Verificare che esista un recapito che consenta una corrispondenza scritta: è dovuto.

Cosa devi fare

Conservare la documentazione precontrattuale ricevuta: è la base su cui si misurano il termine di recesso e l'eventuale importo dovuto per il servizio già prestato.

Attenzione

L'elenco completo delle informazioni è nell'articolo e si integra con la normativa di settore, spesso più rigorosa (articolo 59-septies). Questa scheda ne descrive la struttura e i punti principali, non riproduce ogni lettera.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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