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Testo normativo

Art. 59-bis

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Oggetto e ambito di applicazione).

1.

Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.

2.

Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.

3.

Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione.

4.

Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies.

5.

Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonchè le competenze delle autorità indipendenti.

6.

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

55

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Servizi finanziari a distanza: una sezione a parte, e la legge straniera non toglie le tutele

In parole semplici

Se compri online o al telefono un conto, un prestito, una polizza o un investimento, dal giugno 2026 ci sono regole nuove e più severe, scritte apposta per questi prodotti. E se il contratto dice che vale la legge di un altro Paese, **le tutele italiane restano comunque**.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni di questa sezione** e un elenco di articoli del capo espressamente richiamati. Prevede che, quando il contratto comprende **un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive** della stessa natura scaglionate nel tempo, tali disposizioni si applichino **esclusivamente all'accordo iniziale**; e che, in mancanza di accordo iniziale, gli obblighi informativi e i chiarimenti si applichino **unicamente alla prima operazione**. Stabilisce che, **se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata la prima di una nuova serie** e gli obblighi rivivono. Fa salve le discipline bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e della previdenza complementare e le competenze delle autorità indipendenti. Stabilisce infine che, **ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla sezione**.

Cosa significa

Apre una sezione nuova, introdotta dal D.Lgs. 209/2025 e applicabile ai contratti conclusi **dal 19 giugno 2026**: è diritto recentissimo, e vale la pena saperlo perché in giro se ne trova ancora pochissimo. La sezione riguarda **conti, prestiti, polizze, investimenti e previdenza complementare venduti a distanza** — online, per telefono, tramite app — e nasce dalla constatazione che le regole generali sui contratti a distanza non bastavano per prodotti in cui l'asimmetria di conoscenza fra le parti è enorme. Due meccanismi meritano attenzione. Il primo è quello dell'**accordo iniziale**: aperto un rapporto, non si ricomincia da capo a ogni operazione — ma se passa **più di un anno** senza operazioni dello stesso tipo, le tutele informative **rivivono per intero**, perché a quel punto il cliente va considerato come nuovo. Il secondo è il comma 6, ed è quello che rende il resto effettivo: **la scelta di una legge straniera non fa perdere queste tutele**. In un settore dove i contratti si concludono con operatori esteri, senza quella regola sarebbe bastata una clausola per svuotare la sezione.

A chi si applica

A chi acquista a distanza servizi finanziari come consumatore: conti, prestiti, polizze, investimenti, previdenza complementare.

Quando si applica

Ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026.

Cosa puoi fare

Se il contratto rimanda alla legge di un altro Paese, non concluderne che le tutele italiane non valgono: la sezione le riconosce comunque.

Attenzione

Restano ferme le discipline di settore — bancaria, finanziaria, assicurativa, dei pagamenti, della previdenza complementare — e le competenze delle autorità di vigilanza, che questa scheda non descrive. La sezione si applica ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026: per quelli anteriori valgono le norme previgenti.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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